Article 8 / Informazione e formazione per i lavoratori
1.
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori e/o i loro rappresentanti dispongano:
—
dei dati ottenuti a norma dell'articolo 4 della presente direttiva e di ulteriori informazioni ongiqualvolta modifiche importanti sul luogo di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;
—
di informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione professionale ed altre disposizioni normative;
—
formazione e informazioni su precauzioni ed azioni adeguate da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro;
—
dell’accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore a norma dell’articolo 31 del regolamento (CE) n. 1907/2006
e che le informalzioni siano:
—
fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del rischio di cui all'articolo 4 della presente direttiva. Tali informazioni possono essere costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado del rischio rivelato dalla valutazione richiesta dal predetto articolo;
—
aggiornate, per tenere conto del cambiamento delle circostanze.
2.
Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da segnali di sicurezza in base alla pertinente normativa comunitaria relativa all'etichettatura degli agenti chimici e ai segnali di sicurezza sul luogo di lavoro, il datore di lavoro, fatte salve le deroghe previste dalla succitata normativa, provvede affinché il contenuto dei contenitori e delle condutture, così come la natura dello stesso ed eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili.
3.
Gli Stati membri possono adottare le misure necessarie per garantire che i datori di lavoro possano ottenere su richiesta, preferibilmente dal produttore o dal fornitore, tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi che siano necessarie ai fini dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva, laddove né il regolamento (CE) n. 1907/2006 né il regolamento (CE) n. 1272/2008 contemplino l’obbligo di fornire informazioni