1.
Fatto salvo l'articolo 14 della direttiva 89/391/CEE, gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l'appropriata sorveglianza sanitaria dei lavortori per i quali i risultati della valutazione di cui all'articolo 4 della presente direttiva rivelano un rischio per la salute. Dette misure, compresi i requisiti specificati per i documenti sanitari e di esposizione e la relativa disponibilità, sono introdotte in base alle leggi e/o alle prassi nazionali.
La sorveglianza sanitaria, dei cui risultati si tiene conto nell'applicazione delle misure di prevenzione sullo specifico luogo di lavoro, è appropriata quando:
—
è possibile stabilire un nesso tra l'esposizione del lavoratore a un agente chimico pericoloso e una malattia identificabile o effetti pregiudizievoli sulla salute; e
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esiste la probabilità che la malattia o gli effetti possano verificarsi nelle particolari condizioni di lavoro del lavoratore; e
—
la tecnica di investigazione è a basso rischio per i lavoratori.
Devono inoltre esistere tecniche valide per individuare i sintomi della malattia o degli effetti.
Nel caso in cui sia stato fissato un valore limite biologico obbligatorio, come indicato nell'allegato II, la sorveglianza sanitaria è una prescrizione obbligatoria per il lavoro con l'agente in questione, secondo le procedure previste nell'allegato suddetto. I lavortori sono informati di tale prescrizione prima di essere assegnati alla mansione che comporta il rischio di esposizione all'agente chimico pericoloso in questione.
2.
Gli Stati membri prendono le misure atte a garantire che per ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, siano tenuti e aggiornati i documenti sanitari e di esposizione individuali.
3.
I documenti sanitari e di esposizione contengono un sommario dei risultati della sorveglianza sanitaria effettuata e di qualunque altro dato, ottenuto grazie al monitoraggio, rappresentativo dell'esposizione del singolo lavoratore. Il monitoraggio biologico e le relative prescrizioni possono costituire parte della sorveglianza sanitaria.
I documenti sanitari e di esposizione sono tenuti in forma atta a consentirne la consultazione in data successiva nel rispetto dell'eventuale riservatezza.
Su richiesta è fornita alle autorità competenti copia dei documenti appropriati. Il singolo lavoratore ha accesso, su richiesta, ai documenti sanitari e di esposizione che lo riguardano personalmente.
In caso di cessazione dell'attività dell'impresa, i documenti sanitari e di esposizione sono messi a disposizione dell'autorità competente.
4.
Nel caso in cui dalla sorveglianza sanitaria risulti:
—
che un lavoratore soffre di una malattia identificabile o da effetti pregiudizievoli sulla salute considerati, a parere di un medico o di uno specialista della medicina del lavoro, derivanti dall'esposizione a un agente chimico pericoloso durante il lavoro; ovvero
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che un valore limite biologico obbligatorio è stato superato,
il lavoratore viene informato dal medico o da altra persona debitamente qualificata dei risultati che lo riguardano personalmente, comprese le informazioni e i pareri relativi all'eventuale sorveglianza sanitaria cui dovrebbe sottoporsi nel periodo successivo all'esposizione, e
il datore di lavoro deve:
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sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1;
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sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi a norma degli articoli 5 e 6;
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tenere conto del parere dello specialista di medicina del lavoro o di altra persona adeguatamente qualificata, ovvero dell'autorità competente, nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio, a norma dell'articolo 6, compresa la possibilità di assegnare il lavoratore ad attività alternative che non comportano il rischio di esposizione di un'ulteriore esposizione; e
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porre in atto una sorveglianza sanitaria continua e prendere le misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile. In tali casi il medico competente o lo specialista di medicina del lavoro, ovvero l'autorità competente, possono proporre che i soggetti esposti siano sottoposti ad esame medico.