Article 5 / Principi generali per la prevenzione dei rischi associati agli agenti chimici pericolosi e applicazione della direttiva in relazione alla valutazione dei rischi
1.
Nell'adempiere l'obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori in ogni attività che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, il datore di lavoro adotta le necessarie misure di prevenzione di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 89/391/CEE e include le misure stabilite nella presente direttiva.
2.
I rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori che operano con agenti chimici pericolosi sono eliminati o ridotti al minimo mediante:
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la progettazione e l'organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;
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la fornitura di un equipaggiamento al lavoro con agenti chimici e metodi di manutenzione tali da preservare la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
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la riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;
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la riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;
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misure igieniche adeguate;
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la riduzione della quantità di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro al minimo necessario per il tipo di lavoro svolto;
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metodi di lavoro appropriati, comprese disposizioni per il trattamento, l'immagazzinamento e il trasporto sicuri sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.
Gli orientamenti pratici per l'adozione di misure di prevenzione a scopo di controllo dei rischi sono elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.
3.
Quando dai risultati della valutazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, emerge un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si applicano specifiche di protezione, prevenzione e informazione previste dagli articoli 6, 7 e 10.
4.
Se i risultati della valutazione dei rischi a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, dimostrano che, in relazione alle quantità di un agente chimico pericoloso presenti sul luogo di lavoro, per la sicurezza e la salute dei lavoratori vi è solo un rischio moderato e che le misure adottate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni degli articoli 6, 7 e 10 della presente direttiva.