Article 2 / Definizioni
Ai fini della presente direttiva, si intende per:
«agenti chimici»: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano essi immessi o no sul mercato;
«agenti chimici pericolosi»:
agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico e/o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ), indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento;
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agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi ai sensi del presente articolo, lettera b), punto i), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale a norma dell’articolo 3
«attività che comporta la presenza di agenti chimici»: ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzazione, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, e il trasporto o l'eliminazione e il trattamento, o che risultino da tale attività lavorativa;
«valore limite di esposizione professionale»: se non diversamente specificato, il limite della concentrazione media o ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento specificato;
«valore limite biologico»: il limite della concentrazione nell'adeguato mezzo biologico del relativo agente, di un suo metabolito, o di un indicatore di effetto;
«sorveglianza sanitaria»: la valutazione dello stato di salute di un singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici specifici sul luogo di lavoro;
«pericolo»: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi;
«rischio»: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di utilizzazione e/o di esposizione.