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CELEX 01998L0024 · v20240408

Article 6 / Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1.  
Il datore di lavoro garantisce che il rischio derivante da un agente chimico pericoloso per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro sia eliminato o ridotto al minimo.
2.  
Per l'applicazione del paragrafo 1 il datore di lavoro fa di preferenza ricorso alla sostituzione, vale a dire evita l'utilizzazione di un agente chimico pericoloso, sostituendo con altri agenti o procedimenti chimici che, nelle loro condizioni di utilizzazione, non siano affatto pericolosi o siano meno pericolosi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, a seconda dei casi.

Quando la natura dell'attività non consente di eliminare il rischio attraverso la sostituzione, prendendo in considerazione l'attività lavorativa e la valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, il datore di lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione di misure di protezione e di prevenzione, coerenti con la valutazione dei rischi effettuata a norma dell'articolo 4. Esse comprenderanno, in ordine di priorità:

a) 

la progettazione di adeguati processi lavorativi e controlli tecnici, nonché l'uso di attrezzature e materiali adeguati, al fine di evitare o ridurre al minimo il rilascio di agenti chimici pericolosi che possano presentare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

b) 

l'applicazione di misure di protezione collettive alla fonte del rischio, quali un'adeguata ventilazione e appropriate misure organizzative;

c) 

l'applicazione di misure di protezione individuali, comprese le attrezzature di protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione.

Gli orientamenti pratici per l'adozione di misure di protezione e di prevenzione per il controllo dei rischi non elaborati a norma dell'articolo 12, paragrafo 2.

3.  
Alle misure di cui al paragrafo 2 del presente articolo è associata una sorveglianza sanitaria a norma dell'articolo 10, se ciò è adeguato in funzione della natura del rischio.
4.  
A meno che possa dimostrare chiaramente con altri mezzi di valutazione, a norma del paragrafo 2, che è stato ottenuto un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di lavoro effettua periodicamente, e ogniqualvolta siano modificate le condizioni che possono influire sull'esposizione dei lavoratori agli agenti chimici, le necessarie misurazioni degli agenti chimici che possono presentare un rischio per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in particolare in rapporto ai valori limite di esposizione professionale.
5.  
Il datore di lavoro tiene conto dei risultati delle procedure di cui al paragrafo 4 del presente articolo nell'adempimento degli obblighi prescritti dall'articolo 4 o che ad esso conseguono.

Comunque, se è stato superato un valore limite di esposizione professionale effettivamente fissato nel territorio di uno Stato membro, il datore di lavoro, tenendo conto della natura di tale limite, adotta immediatamente iniziative per porre rimedio alla situazione applicando misure di prevenzione e di protezione.

6.  

Sulla base della valutazione globale e dei principi generali per la prevenzione dei rischi di cui agli articoli 4 e 5, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e/o organizzative adeguate alla natura dell'operazione, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili, dirette a proteggere i lavoratori dai rischi derivanti dalle proprietà fisicochimiche degli agenti chimici. In particolare, egli adotta, in ordine di priorità, le seguenti misure:

a) 

prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o quantità pericolose di sostanze chimicamente instabili o, laddove la natura dell'attività lavorativa non lo consenta,

b) 

evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar luogo a incendi ed esplosioni o condizioni avverse che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili, e

c) 

attenuare gli effetti negativi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori nel caso di incendi o esplosioni dovute all'accensione di sostanze infiammabili o gli effetti dannosi di sostanze o miscele di sostanze chimicamente instabili.

L'attrezzatura di lavoro e i sistemi di protezione forniti dal datore di lavoro per la protezione dei lavoratori ottemperano alle disposizioni comunitarie in materia di progettazione, fabbricazione e fornitura per quanto riguarda la salute e la sicurezza. Le misure tecniche e/o organizzative adottate dal datore di lavoro tengono conto della classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie dell'allegato I della direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva ( 7 ) e essere coerenti con questa.

Il datore di lavoro prende misure per assicurare un sufficiente controllo degli impianti, apparecchi e macchinari o fornire apparecchi per l'eliminazione delle esplosioni o dispositivi per limitare la pressione delle esplosioni.

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