NextSDSDeve gestire le sue sostanze chimiche?Scopri NextSDS →
CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 13a / Banca dati europea sui precursori di droghe

1.  

La Commissione istituisce una banca dati europea sui precursori di droghe con le seguenti funzioni:

a) 

facilitare la comunicazione delle informazioni, se possibile in maniera aggregata e anonima, a norma dell’articolo 13, paragrafo 1, la sintesi e l’analisi di tali informazioni a livello di Unione e la presentazione di rapporti all’Organo internazionale di controllo degli stupefacenti a norma dell’articolo 13, paragrafo 3;

b) 

creare un registro europeo degli operatori e utilizzatori che hanno ottenuto una licenza o una registrazione;

c) 

consentire agli operatori di fornire alle autorità competenti informazioni sulle loro transazioni conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, in forma elettronica, come specificato nelle misure di esecuzione adottate a norma dell’articolo 14.

I dati personali sono inseriti nella banca dati europea solo dopo l’adozione degli atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 8, e all’articolo 8, paragrafo 3.

2.  
La Commissione e le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, la riservatezza e l’esattezza dei dati personali contenuti nella banca dati europea, nonché per garantire la tutela dei diritti degli interessati conformemente alla direttiva 95/46/CE e al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ).
3.  
Le informazioni ottenute a norma del presente regolamento, compresi i dati personali, sono utilizzate conformemente alla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali e non sono conservate oltre il tempo necessario per le finalità del presente regolamento. È vietato il trattamento delle categorie particolari di dati di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE e all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.
4.  
La Commissione rende disponibile al pubblico, in modo chiaro, completo e comprensibile, le informazioni relative alla banca dati europea, conformemente agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 45/2001.

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.