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CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 14a / Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato dei precursori di droghe istituito dall’articolo 30 del regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio ( 7 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ).
2.  
Nei caso in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

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