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CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 5 / Documentazione

1.  
Salvo restando l'articolo 6, l'operatore si accerta che tutte le transazioni che portano alla immissione sul mercato di sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I siano correttamente documentate ai sensi dei seguenti paragrafi da 2 a 5. Tale obbligo non si applica agli operatori titolari di una licenza speciale o soggetti ad una registrazione speciale ai sensi dell'articolo 3, rispettivamente paragrafi 2 e 6.
2.  

I documenti commerciali quali fatture, bolle di carico, documenti amministrativi, di trasporto ed altri documenti di spedizione, contengono dati sufficienti a individuare con certezza:

a) 

il nome della sostanza classificata di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I;

b) 

la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I contenute nella miscela;

c) 

il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, quali definiti all'articolo 2, lettere c) e d).

3.  
La documentazione deve inoltre comprendere la dichiarazione dell'acquirente di cui all'articolo 4.
4.  
Gli operatori devono conservare la documentazione necessaria concernente la loro attività al fine di comprovare l'osservanza degli obblighi di cui al titolo del punto 1.
5.  
I documenti e le registrazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, sono conservati per almeno tre anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale è avvenuta la transazione di cui al paragrafo 1 e devono essere prontamente disponibili per un eventuale controllo su richiesta delle autorità competenti.
6.  

La documentazione può essere conservata anche mediante riproduzione su supporto d'immagine o altri supporti dati. Deve essere garantito che i dati registrati:

a) 

corrispondano nella forma e nel contenuto ai documenti, quando resi leggibili; e

b) 

siano prontamente disponibili in ogni momento, possano essere resi immediatamente leggibili e possano essere analizzati con mezzi automatizzati per tutta la durata del periodo di cui al paragrafo 5.

▼M2

7.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per la documentazione relativa alle miscele contenenti sostanze classificate.

▼B

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