Article 5 / Documentazione
I documenti commerciali quali fatture, bolle di carico, documenti amministrativi, di trasporto ed altri documenti di spedizione, contengono dati sufficienti a individuare con certezza:
il nome della sostanza classificata di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I;
la quantità e il peso della sostanza classificata e, se si tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la quantità e il peso, se disponibili, della miscela o del prodotto naturale nonché la quantità e il peso, o percentuale in peso, della o delle sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I contenute nella miscela;
il nome e l'indirizzo del fornitore, del distributore e del destinatario e, se possibile, degli altri operatori direttamente coinvolti nella transazione, quali definiti all'articolo 2, lettere c) e d).
La documentazione può essere conservata anche mediante riproduzione su supporto d'immagine o altri supporti dati. Deve essere garantito che i dati registrati:
corrispondano nella forma e nel contenuto ai documenti, quando resi leggibili; e
siano prontamente disponibili in ogni momento, possano essere resi immediatamente leggibili e possano essere analizzati con mezzi automatizzati per tutta la durata del periodo di cui al paragrafo 5.