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CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 9 / Orientamenti

▼M2

1.  
La Commissione elabora e aggiorna orientamenti al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti, operatori e industria chimica, in particolare per quanto concerne le sostanze non classificate.

▼B

2.  

Tali orientamenti forniscono tra l'altro:

a) 

informazioni su come riconoscere e notificare transazioni sospette;

b) 

un elenco, aggiornato regolarmente, di sostanze non classificate, per consentire all'industria il controllo volontario del commercio di tali sostanze;

c) 

altre informazioni che si possano considerare utili.

3.  
Le autorità competenti si accertano che gli orientamenti e l'elenco delle sostanze non classificate siano diffusi regolarmente secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti, conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.

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