Article 9 / Orientamenti
1.
La Commissione elabora e aggiorna orientamenti al fine di agevolare la cooperazione tra autorità competenti, operatori e industria chimica, in particolare per quanto concerne le sostanze non classificate.
2.
Tali orientamenti forniscono tra l'altro:
a)
informazioni su come riconoscere e notificare transazioni sospette;
b)
un elenco, aggiornato regolarmente, di sostanze non classificate, per consentire all'industria il controllo volontario del commercio di tali sostanze;
c)
altre informazioni che si possano considerare utili.
3.
Le autorità competenti si accertano che gli orientamenti e l'elenco delle sostanze non classificate siano diffusi regolarmente secondo modalità giudicate adeguate dalle autorità competenti, conformemente agli obiettivi degli orientamenti stessi.