Article 10 / Poteri e obblighi delle autorità competenti
Ai fini della corretta applicazione degli articoli da 3 a 8, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti possano espletare i propri compiti di controllo e monitoraggio e, segnatamente:
ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze classificate o su operazioni relative a sostanze classificate;
avere accesso ai locali commerciali degli operatori e degli utilizzatori al fine di raccogliere le prove di irregolarità;
trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni non conformi al presente regolamento.
Ogni Stato membro può adottare le misure necessarie per consentire alle autorità competenti di controllare e monitorare le transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate, e in particolare:
ottenere informazioni su tutti gli ordini di sostanze non classificate o su operazioni che riguardano sostanze non classificate;
avere accesso ai locali commerciali al fine di raccogliere le prove delle transazioni sospette che riguardano sostanze non classificate;
trattenere e sequestrare, all’occorrenza, le spedizioni per impedire l’utilizzo di specifiche sostanze non classificate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope.