Article 16 / Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri
1.
Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti che adottano a norma del presente regolamento, in particolare dei provvedimenti adottati a norma degli articoli 10 e 12 e delle successive modifiche.
2.
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
3.
Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento del presente regolamento, in particolare sull’eventuale necessità di misure supplementari finalizzate a sorvegliare e controllare le transazioni sospette con sostanze non classificate.