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CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 16 / Informazioni sui provvedimenti adottati dagli Stati membri

1.  
Gli Stati membri informano la Commissione dei provvedimenti che adottano a norma del presente regolamento, in particolare dei provvedimenti adottati a norma degli articoli 10 e 12 e delle successive modifiche.
2.  
La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.
3.  
Entro il 31 dicembre 2019 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione e sul funzionamento del presente regolamento, in particolare sull’eventuale necessità di misure supplementari finalizzate a sorvegliare e controllare le transazioni sospette con sostanze non classificate.

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