Article 14 / Atti di esecuzione
1.
La Commissione può adottare i seguenti atti di esecuzione:
a)
norme sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni dell’acquirente di cui all’articolo 4 in forma elettronica, se del caso;
b)
norme sulle modalità di trasmissione a una banca dati europea delle informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, anche, se del caso, in forma elettronica;
c)
norme procedurali per la concessione di licenze e registrazioni e per l’inserimento di operatori ed utilizzatori nella banca dati europea di cui all’articolo 3, paragrafi 2, 6 e 7.
2.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 2.