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CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 7 / Etichettatura

Gli operatori si accertano che siano apposte etichette alle sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro fornitura. Le etichette devono indicare i nomi che hanno le sostanze nell'allegato I. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.

▼M2

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’etichettatura delle miscele contenenti sostanze classificate.

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