Article 7 / Etichettatura
Gli operatori si accertano che siano apposte etichette alle sostanze classificate di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I prima della loro fornitura. Le etichette devono indicare i nomi che hanno le sostanze nell'allegato I. Gli operatori possono inoltre apporre le loro abituali etichette.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’etichettatura delle miscele contenenti sostanze classificate.