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CELEX 02004R0273 · v20250814

Article 4 / Dichiarazione dell'acquirente

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1.  
Fatti salvi il paragrafo 4 del presente articolo e gli articoli 6 e 14, ogni operatore stabilito nell’Unione che fornisca a un acquirente una sostanza classificata nelle categorie 1 o 2 dell’allegato I ottiene dallo stesso una dichiarazione indicante l’uso o gli usi specifici della sostanza in questione. L’operatore ottiene una dichiarazione separata per ogni sostanza classificata. Tale dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 1 dell’allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.

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2.  

In alternativa a tale dichiarazione per ogni singola transazione, un operatore che fornisca regolarmente a un acquirente una sostanza classificata di cui alla categoria 2 dell'allegato I può accettare un'unica dichiarazione relativa a più transazioni relative a tale sostanza classificata effettuate nell'arco di un anno al massimo, purché si accerti che siano soddisfatti i seguenti criteri:

a) 

l'operatore ha fornito la sostanza all'acquirente almeno tre volte nei dodici mesi precedenti;

b) 

l'operatore non ha alcuna ragione di supporre che la sostanza sarà usata per scopi illeciti;

c) 

le quantità ordinate sono compatibili con il consumo abituale dell'acquirente.

La dichiarazione è conforme al modello di cui al punto 2 dell'allegato III. Se si tratta di persone giuridiche la dichiarazione è redatta su carta intestata.

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3.  
L’operatore che fornisce sostanze classificate di cui alla categoria 1 dell’allegato I appone il timbro e la data su una copia della dichiarazione autenticandola come conforme all’originale. Tale documento accompagna sempre le sostanze della categoria 1 che circolano all’interno dell’Unione ed è presentato, su richiesta, alle autorità responsabili del controllo del carico dei veicoli per tutta la durata delle operazioni di trasporto.
4.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 15 bis riguardo ai requisiti e alle condizioni per l’ottenimento e l’uso delle dichiarazioni degli acquirenti.

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