Article 11 / Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
1.
Gli Stati membri designano l'autorità o le autorità competenti che hanno il compito di vigilare sull'applicazione del presente regolamento e ne informano la Commissione.
2.
Per applicare il presente regolamento e fatto salvo l'articolo 15, si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio, del 13 marzo 1997, relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (
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), in particolare quelle sulla riservatezza. Le autorità competenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo fungeranno da autorità competenti ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 515/97.