Article 17 / Abrogazione
1.
La direttiva 92/109/CEE del Consiglio, le direttive 93/46/CEE, 2001/8/CE e 2003/101/CE della Commissione e i regolamenti (CE) n. 1485/96 e (CE) n. 1533/2000 della Commissione sono abrogati.
2.
I riferimenti alle direttive o ai regolamenti abrogati sono intesi come riferimenti al presente regolamento.
3.
La validità dei registri istituiti, delle licenze rilasciate e delle dichiarazioni dell'acquirente rese ai sensi delle direttive o dei regolamenti abrogati non è alterata dalla loro sostituzione.