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CELEX 02012R0528 · v20260819

Article 28 / Modifica dell’allegato I

1.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 83 riguardo alla modifica dell’allegato I, sentito il parere dell’Agenzia, per includere i principi attivi, se è provato che gli stessi non destano preoccupazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
2.  

I principi attivi destano preoccupazione se:

a) 

soddisfano i criteri di classificazione di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008:

— 
esplosivi/altamente infiammabili,
— 
perossido organico,
— 
presentanti un pericolo di tossicità acuta di categoria 1, 2 o 3,
— 
corrosivi di categoria 1 A, 1B o 1C,
— 
sensibilizzanti delle vie respiratorie,
— 
sensibilizzanti della pelle,
— 
agenti mutageni di cellule germinali di categoria 1 o 2,
— 
cancerogeni di categoria 1 o 2,
— 
tossici per la riproduzione umana di categoria 1 o 2 o aventi effetti sulla lattazione o attraverso la lattazione,
— 
tossici specifici per organi bersaglio in seguito a esposizione singola o ripetuta, o
— 
tossici per gli organismi acquatici della categoria 1 di tossicità acuta;
b) 

soddisfano uno dei criteri di sostituzione di cui all’articolo 10, paragrafo 1; o

c) 

hanno proprietà neurotossiche o immunotossiche.

I principi attivi destano preoccupazione anche quando, pur non essendo soddisfatto nessuno dei criteri di cui alle lettere a), b) e c), può essere dimostrato, ragionevolmente e in base a informazioni affidabili, un livello di preoccupazione equivalente a quello delle lettere a), b) e c).

3.  
Alla Commissione è altresì conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 83 riguardo alla modifica dell’allegato I, sentito il parere dell’Agenzia, per limitare o sopprimere un principio attivo se è comprovato che biocidi contenenti tale principio attivo non rispondono, in determinate circostanze, alle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo o all’articolo 25. Qualora motivi imperativi di urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 84 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente paragrafo.
4.  
La Commissione applica il paragrafo 1 o 3 di propria iniziativa o su richiesta di un operatore economico o di uno Stato membro, fornendo le prove necessarie indicate in tali paragrafi.

Qualora la Commissione modifichi l’allegato I, essa adotta un atto delegato distinto per ciascuna sostanza.

5.  
La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardo l’ulteriore specifica delle procedure da seguire per le modifiche all’allegato I. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 82, paragrafo 3.

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