Article 48 / Revoca o modifica di un’autorizzazione
Fatto salvo l’articolo 23, l’autorità competente di uno Stato membro, o la Commissione in caso di autorizzazione dell’Unione, revoca o modifica in qualunque momento un’autorizzazione da essa rilasciata qualora ritenga che:
le condizioni di cui all’articolo 19 o, se pertinente, all’articolo 25, non siano rispettate;
l’autorizzazione sia stata rilasciata sulla base di informazioni false o ingannevoli; o
il titolare dell’autorizzazione non abbia adempiuto agli obblighi che gli derivano in virtù dell’autorizzazione o del presente regolamento.
Entro 120 giorni dalla notifica, le autorità competenti che hanno rilasciato autorizzazioni in forza della procedura di riconoscimento reciproco per biocidi la cui autorizzazione è stata revocata o modificata, revocano o modificano le autorizzazioni e ne informano la Commissione.
In caso di disaccordo tra le autorità competenti di alcuni Stati membri riguardo ad autorizzazioni nazionali oggetto di riconoscimento reciproco si applicano, mutatis mutandis, le procedure di cui agli articoli 35 e 36.