ANNEX I / ELENCO DEI PRINCIPI ATTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 25, LETTERA a)
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Numero CE |
Nome/gruppo |
Restrizioni |
Osservazioni |
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Categoria 1 — Sostanze autorizzate come additivi alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008 |
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200-018-0 |
Acido lattico |
Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
E 270 |
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204-823-8 |
Acetato di sodio |
Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
E 262 |
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208-534-8 |
Benzoato di sodio |
Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
E 211 |
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201-766-0 |
Acido (+)-tartarico |
Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
E 334 |
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200-580-7 |
Acido acetico |
Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
E 260 |
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201-176-3 |
Acido propionico |
Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008. |
E 280 |
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Categoria 2 — Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 |
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200-066-2 |
Acido ascorbico |
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232-278-6 |
Olio di lino |
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Azoto generato dall'aria ambiente |
Le domande di autorizzazione del prodotto devono contenere prove del fatto che l'utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un'atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie. |
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Categoria 3 — Acidi deboli |
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Categoria 4 — Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente |
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Olio naturale |
Olio di lavanda |
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CAS 8000-28-0 |
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Olio naturale |
Olio di menta piperita |
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CAS 8006-90-4 |
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Non disponibile |
Aceto (1) |
Escluso l’aceto che non è un alimento ed escluso l’aceto contenente più del 10 % di acido acetico (che sia un alimento o no). |
N. CAS 8028-52-2 |
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Non disponibile |
Saccharomyces cerevisiae (lievito) (2) |
Escluso Saccharomyces cerevisiae che non è alimento o mangime. |
N. CAS 68876-77-7 |
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Non disponibile |
Uova in polvere (3) |
Escluse le uova in polvere che non sono alimenti o mangimi. |
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Non disponibile |
Miele (4) |
Escluso il miele che non è alimento o mangime. |
N. CAS 8028-66-8 |
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200-333-3 |
D-fruttosio (5) |
Escluso il D-fruttosio che non è alimento o mangime. |
N. CAS 57-48-7 |
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Non disponibile |
Formaggi (6) |
Esclusi i formaggi che non sono alimenti o mangimi. |
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Non disponibile |
Succo di mela concentrato (7) |
Escluso il succo di mela concentrato che non rientra nella definizione di cui all'allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio (8). |
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Categoria 5 — Feromoni |
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222-226-0 |
Ott-1-en-3-olo |
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Miscela |
Feromone della tignola dei panni |
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Categoria 6 — Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento o ha accettato tale fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE |
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204-696-9 |
Anidride carbonica |
«L’autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti: a) l’esposizione degli utilizzatori professionali all’anidride carbonica rimane inferiore alla concentrazione di esposizione accettabile (AEC): i) dell’1,5 % volume/volume (v/v) di anidride carbonica per il limite di esposizione a breve termine (STEL) di 15 minuti, e ii) dello 0,5 % v/v di anidride carbonica per il valore medio ponderato nel tempo (TWA) di 8 ore; b) l’esposizione degli utilizzatori del grande pubblico o degli astanti all’anidride carbonica rimane inferiore allo 0,1 % v/v di anidride carbonica; c) se del caso, l’utilizzatore adotta le misure necessarie descritte nel sommario delle caratteristiche del prodotto. |
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204-696-9 |
Diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione (10) |
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N. CAS 124-38-9 |
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201-069-1 |
Acido citrico |
Grado minimo di purezza del principio attivo (9): 995 g/kg |
N. CAS 77-92-9 |
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231-783-9 |
Azoto |
Da utilizzare esclusivamente in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso |
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246-376-1 |
(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (sorbato di potassio) (11) |
Grado minimo di purezza del principio attivo (12): 990 g/kg |
N. CAS 24634-61-5 |
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Non disponibile |
(9Z,12E)-Tetradecadien-1-il acetato |
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CAS 30507-70-1 |
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Categoria 7 — Altri |
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Baculovirus |
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215-108-5 |
Bentonite |
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203-376-6 |
Citronellale |
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231-753-5 |
Solfato di ferro |
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►M4
(1)
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dell’aceto per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021. ◄
►M5
(2)
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione di Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021. ◄
►M6
(3)
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione delle uova in polvere per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021. ◄
►M7
(4)
Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del miele per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021. ◄
►M8
(5)
Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del D-fruttosio per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021. ◄
►M9
(6)
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021. ◄
►M10
(7)
Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.
(8)
Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58). ◄
(9)
La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.
(10)
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione per il tipo di prodotto 19 è il 1o luglio 2022.
(11)
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del sorbato di potassio per il tipo di prodotto 6 è il 1o febbraio 2023.
(12)
La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. |
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