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CELEX 02012R0528 · v20260819

ANNEX I / ELENCO DEI PRINCIPI ATTIVI DI CUI ALL’ARTICOLO 25, LETTERA a)


Numero CE

Nome/gruppo

Restrizioni

Osservazioni

Categoria 1 —  Sostanze autorizzate come additivi alimentari ai sensi del regolamento (CE) n. 1333/2008

200-018-0

Acido lattico

Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.

E 270

204-823-8

Acetato di sodio

Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.

E 262

208-534-8

Benzoato di sodio

Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.

E 211

201-766-0

Acido (+)-tartarico

Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.

E 334

200-580-7

Acido acetico

Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.

E 260

201-176-3

Acido propionico

Va limitata la concentrazione affinché per nessun biocida sia necessaria una classificazione ai sensi della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008.

E 280

Categoria 2 —  Sostanze incluse nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006

200-066-2

Acido ascorbico

 

 

232-278-6

Olio di lino

 

 

▼M15

—

Azoto generato dall'aria ambiente

Le domande di autorizzazione del prodotto devono contenere prove del fatto che l'utilizzatore e il pubblico non sono esposti a un'atmosfera ipossica e, se del caso, che sono adottate le misure necessarie.

—

▼B

Categoria 3 —  Acidi deboli

Categoria 4 —  Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente

Olio naturale

Olio di lavanda

 

CAS 8000-28-0

Olio naturale

Olio di menta piperita

 

CAS 8006-90-4

▼M4

Non disponibile

Aceto (1)

Escluso l’aceto che non è un alimento ed escluso l’aceto contenente più del 10 % di acido acetico (che sia un alimento o no).

N. CAS 8028-52-2

▼M5

Non disponibile

Saccharomyces cerevisiae (lievito) (2)

Escluso Saccharomyces cerevisiae che non è alimento o mangime.

N. CAS 68876-77-7

▼M6

Non disponibile

Uova in polvere (3)

Escluse le uova in polvere che non sono alimenti o mangimi.

 

▼M7

Non disponibile

Miele (4)

Escluso il miele che non è alimento o mangime.

N. CAS 8028-66-8

▼M8

200-333-3

D-fruttosio (5)

Escluso il D-fruttosio che non è alimento o mangime.

N. CAS 57-48-7

▼M9

Non disponibile

Formaggi (6)

Esclusi i formaggi che non sono alimenti o mangimi.

 

▼M10

Non disponibile

Succo di mela concentrato (7)

Escluso il succo di mela concentrato che non rientra nella definizione di cui all'allegato I, parte I, punto 2, della direttiva 2001/112/CE del Consiglio (8).

 

▼B

Categoria 5 —  Feromoni

222-226-0

Ott-1-en-3-olo

 

 

Miscela

Feromone della tignola dei panni

 

 

▼M3

Categoria 6 —  Sostanze per le quali uno Stato membro ha convalidato un fascicolo sul principio attivo a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento o ha accettato tale fascicolo a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 98/8/CE

▼M18

204-696-9

Anidride carbonica

«L’autorizzazione dei biocidi contenenti anidride carbonica come principio attivo è subordinata alle condizioni seguenti:

a)  l’esposizione degli utilizzatori professionali all’anidride carbonica rimane inferiore alla concentrazione di esposizione accettabile (AEC):

i)  dell’1,5 % volume/volume (v/v) di anidride carbonica per il limite di esposizione a breve termine (STEL) di 15 minuti, e

ii)  dello 0,5 % v/v di anidride carbonica per il valore medio ponderato nel tempo (TWA) di 8 ore;

b)  l’esposizione degli utilizzatori del grande pubblico o degli astanti all’anidride carbonica rimane inferiore allo 0,1 % v/v di anidride carbonica;

c)  se del caso, l’utilizzatore adotta le misure necessarie descritte nel sommario delle caratteristiche del prodotto.

—

▼M13

204-696-9

Diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione (10)

 

N. CAS 124-38-9

▼M11

201-069-1

Acido citrico

Grado minimo di purezza del principio attivo (9): 995 g/kg

N. CAS 77-92-9

▼B

231-783-9

Azoto

Da utilizzare esclusivamente in quantità limitate in bombolette di gas pronte per l’uso

 

▼M14

246-376-1

(E,E)-esa-2,4-dienoato di potassio (sorbato di potassio) (11)

Grado minimo di purezza del principio attivo (12): 990 g/kg

N. CAS 24634-61-5

▼C1

Non disponibile

(9Z,12E)-Tetradecadien-1-il acetato

 

CAS 30507-70-1

▼B

Categoria 7 —  Altri

 

Baculovirus

 

 

215-108-5

Bentonite

 

 

203-376-6

Citronellale

 

 

231-753-5

Solfato di ferro

 

 

►M4  (1)   

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dell’aceto per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

 ◄
►M5  (2)   

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione di Saccharomyces cerevisiae per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

 ◄
►M6  (3)   

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione delle uova in polvere per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

 ◄
►M7  (4)   

Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del miele per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

 ◄
►M8  (5)   

Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del D-fruttosio per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

 ◄
►M9  (6)   

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione dei formaggi per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

 ◄
►M10  (7)   

Ai fini dell'articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del succo di mela concentrato per il tipo di prodotto 19 è il 1o giugno 2021.

(8)   

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana (GU L 10 del 12.1.2002, pag. 58).

 ◄
(9)   

La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

(10)   

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del diossido di carbonio generato da propano, butano o una miscela dei due mediante combustione per il tipo di prodotto 19 è il 1o luglio 2022.

(11)   

Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, la data di approvazione del sorbato di potassio per il tipo di prodotto 6 è il 1o febbraio 2023.

(12)   

La purezza indicata in questa colonna corrisponde al grado minimo di purezza del principio attivo valutato. Il principio attivo nel prodotto immesso sul mercato può essere di pari o diversa purezza se ne è stata provata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato.

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