Article 20 / Requisiti relativi alle domande di autorizzazione
Il richiedente un’autorizzazione trasmette, unitamente alla domanda, i seguenti documenti:
per biocidi diversi dai biocidi rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 25:
un fascicolo o una lettera di accesso per il biocida rispondente ai requisiti di cui all’allegato III;
un sommario delle caratteristiche del biocida comprendente le informazioni di cui all’articolo 22, paragrafo 2, lettere a), b) nonché lettere da e) a q), a seconda dei casi;
un fascicolo o una lettera di accesso per il biocida che soddisfa i requisiti di cui all’allegato II per ogni principio attivo contenuto nel biocida;
per biocidi che il richiedente ritiene rispondenti alle condizioni di cui all’articolo 25:
un sommario delle caratteristiche del biocida di cui alla lettera a), punto ii), del presente paragrafo;
i dati di efficacia; e
qualsiasi altra informazione pertinente a sostegno della conclusione che il biocida risponde alle condizioni di cui all’articolo 25.