NextSDSDeve gestire le sue sostanze chimiche?Scopri NextSDS →
CELEX 02012R0528 · v20260819

Article 66 / Riservatezza

1.  
Il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio. del 30 maggio 2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione ( 37 ) e le norme adottate dal consiglio di amministrazione dell’Agenzia, conformemente all’articolo 118, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano ai documenti conservati dall’Agenzia ai fini del presente regolamento.
2.  
L’Agenzia e le autorità competenti rifiutano l’accesso alle informazioni la cui divulgazione pregiudicherebbe la tutela degli interessi commerciali o della vita privata e della sicurezza degli interessati.

La divulgazione delle informazioni seguenti è di norma considerata pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali o della vita privata e della sicurezza degli interessati:

a) 

dettagli sulla composizione completa del biocida;

b) 

quantità esatta del principio attivo o del biocida fabbricato o messo a disposizione sul mercato;

c) 

collegamenti tra il fabbricante di un principio attivo e la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un biocida o tra la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un biocida e i distributori del prodotto;

d) 

nomi e indirizzi delle persone impegnate nella sperimentazione sui vertebrati.

Tuttavia, qualora fosse indispensabile un’azione urgente per tutelare la salute umana, la salute animale, la sicurezza o l’ambiente o per altre ragioni di interesse pubblico prevalente, l’Agenzia o le autorità competenti divulgano le informazioni di cui al presente paragrafo.

3.  

Fatto salvo il paragrafo 2, dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’accesso alle seguenti informazioni non è più in alcun caso rifiutabile:

a) 

il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione;

b) 

il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida;

c) 

il nome e l’indirizzo del fabbricante del principio attivo;

d) 

il contenuto del principio attivo o dei principi attivi presenti nel biocida e la denominazione del biocida;

e) 

le proprietà fisico-chimiche del biocida;

f) 

i metodi eventualmente utilizzati per rendere innocui il principio attivo o il biocida;

g) 

la sintesi dei risultati dei test di cui all’articolo 20 per accertare l’efficacia del prodotto e gli effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente e, se opportuno, la sua capacità di favorire la resistenza;

h) 

i metodi e le precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la manipolazione, il trasporto e l’uso, nonché i rischi d’incendio o di altra natura;

i) 

le schede di dati di sicurezza;

j) 

i metodi di analisi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c);

k) 

le modalità di smaltimento del prodotto e del suo imballaggio;

l) 

le procedure da seguire e le misure da adottare in caso di perdita o fuga;

m) 

le misure di pronto soccorso e i consigli per i trattamenti medici da effettuare in caso di lesioni alle persone.

▼M3

4.  
Chiunque trasmetta all’Agenzia o a un’autorità competente informazioni relative a un principio attivo o a un biocida ai fini del presente regolamento può chiedere che le informazioni nell’articolo 67, paragrafi 3 e 4, non siano rese disponibili, allegando le motivazioni per le quali la divulgazione delle informazioni potrebbe ledere gli interessi commerciali di tale persona o quelli di soggetti terzi interessati.

▼B

Source: Content sourced from EUR-Lex and licensed under CC BY 4.0. This is an unofficial presentation; only the official EUR-Lex version is legally authentic.