Article 66 / Riservatezza
La divulgazione delle informazioni seguenti è di norma considerata pregiudizievole per la tutela degli interessi commerciali o della vita privata e della sicurezza degli interessati:
dettagli sulla composizione completa del biocida;
quantità esatta del principio attivo o del biocida fabbricato o messo a disposizione sul mercato;
collegamenti tra il fabbricante di un principio attivo e la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un biocida o tra la persona responsabile dell’immissione sul mercato di un biocida e i distributori del prodotto;
nomi e indirizzi delle persone impegnate nella sperimentazione sui vertebrati.
Tuttavia, qualora fosse indispensabile un’azione urgente per tutelare la salute umana, la salute animale, la sicurezza o l’ambiente o per altre ragioni di interesse pubblico prevalente, l’Agenzia o le autorità competenti divulgano le informazioni di cui al presente paragrafo.
Fatto salvo il paragrafo 2, dopo il rilascio dell’autorizzazione, l’accesso alle seguenti informazioni non è più in alcun caso rifiutabile:
il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione;
il nome e l’indirizzo del fabbricante del biocida;
il nome e l’indirizzo del fabbricante del principio attivo;
il contenuto del principio attivo o dei principi attivi presenti nel biocida e la denominazione del biocida;
le proprietà fisico-chimiche del biocida;
i metodi eventualmente utilizzati per rendere innocui il principio attivo o il biocida;
la sintesi dei risultati dei test di cui all’articolo 20 per accertare l’efficacia del prodotto e gli effetti sull’uomo, sugli animali e sull’ambiente e, se opportuno, la sua capacità di favorire la resistenza;
i metodi e le precauzioni raccomandate per ridurre i rischi durante la manipolazione, il trasporto e l’uso, nonché i rischi d’incendio o di altra natura;
le schede di dati di sicurezza;
i metodi di analisi di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettera c);
le modalità di smaltimento del prodotto e del suo imballaggio;
le procedure da seguire e le misure da adottare in caso di perdita o fuga;
le misure di pronto soccorso e i consigli per i trattamenti medici da effettuare in caso di lesioni alle persone.