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CELEX 02012R0528 · v20260819

Article 76 / Segretariato dell’Agenzia

1.  

Il segretariato dell’Agenzia di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1907/2006 svolge i seguenti compiti:

a) 

istituire e tenere aggiornato il registro per i biocidi;

b) 

svolgere i compiti relativi all’accettazione delle domande oggetto del presente regolamento;

c) 

stabilire l’equivalenza tecnica;

d) 

fornire orientamenti di natura tecnico-scientifica e strumenti per l’attuazione del presente regolamento da parte della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri e fornire sostegno ai servizi nazionali di assistenza tecnica;

e) 

fornire indicazioni e assistenza a coloro che chiedono l’approvazione di un principio attivo o la sua iscrizione nell’allegato I del presente regolamento o un’autorizzazione dell’Unione, in particolare alle PMI;

f) 

preparare informazioni esplicative in merito al presente regolamento;

g) 

istituire e tenere aggiornate una o più banche dati contenenti le informazioni sui principi attivi e sui biocidi;

h) 

su richiesta della Commissione, fornire assistenza tecnica e scientifica per migliorare la cooperazione tra l’Unione, le autorità competenti, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi su questioni scientifiche e tecniche relative ai biocidi;

i) 

notificare le decisioni adottate dall’Agenzia;

j) 

definire la modulistica e i pacchetti software da utilizzare per la trasmissione di informazioni all’Agenzia;

k) 

fornire supporto e assistenza agli Stati membri al fine di evitare la valutazione parallela delle domande riguardanti il medesimo biocida o biocidi simili di cui all’articolo 29, paragrafo 4;

▼M3

l) 

fornire supporto e assistenza agli Stati membri in materia di attività di controllo e di esecuzione.

▼B

2.  
Il segretariato mette gratuitamente a disposizione del pubblico tramite Internet le informazioni di cui all’articolo 67, tranne quando una richiesta presentata a norma dell’articolo 66, paragrafo 4, sia considerata giustificata. L’Agenzia mette a disposizione su richiesta altre informazioni conformemente all’articolo 66.

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