Article 76 / Segretariato dell’Agenzia
Il segretariato dell’Agenzia di cui all’articolo 76, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (CE) n. 1907/2006 svolge i seguenti compiti:
istituire e tenere aggiornato il registro per i biocidi;
svolgere i compiti relativi all’accettazione delle domande oggetto del presente regolamento;
stabilire l’equivalenza tecnica;
fornire orientamenti di natura tecnico-scientifica e strumenti per l’attuazione del presente regolamento da parte della Commissione e delle autorità competenti degli Stati membri e fornire sostegno ai servizi nazionali di assistenza tecnica;
fornire indicazioni e assistenza a coloro che chiedono l’approvazione di un principio attivo o la sua iscrizione nell’allegato I del presente regolamento o un’autorizzazione dell’Unione, in particolare alle PMI;
preparare informazioni esplicative in merito al presente regolamento;
istituire e tenere aggiornate una o più banche dati contenenti le informazioni sui principi attivi e sui biocidi;
su richiesta della Commissione, fornire assistenza tecnica e scientifica per migliorare la cooperazione tra l’Unione, le autorità competenti, le organizzazioni internazionali e i paesi terzi su questioni scientifiche e tecniche relative ai biocidi;
notificare le decisioni adottate dall’Agenzia;
definire la modulistica e i pacchetti software da utilizzare per la trasmissione di informazioni all’Agenzia;
fornire supporto e assistenza agli Stati membri al fine di evitare la valutazione parallela delle domande riguardanti il medesimo biocida o biocidi simili di cui all’articolo 29, paragrafo 4;
fornire supporto e assistenza agli Stati membri in materia di attività di controllo e di esecuzione.