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CELEX 02012R0528 · v20260819

Article 22 / Contenuto dell’autorizzazione

1.  
L’autorizzazione stabilisce i termini e le condizioni per la messa a disposizione sul mercato e l’uso del biocida singolo o della famiglia di biocidi e include un sommario delle caratteristiche del biocida.
2.  

Fatti salvi gli articoli 66 e 67, il sommario delle caratteristiche per un biocida singolo o, nel caso di una famiglia di biocidi, per i biocidi di tale famiglia, contiene le informazioni seguenti:

a) 

la denominazione commerciale del biocida;

b) 

il nome e l’indirizzo del titolare dell’autorizzazione;

c) 

la data di rilascio e di scadenza dell’autorizzazione;

d) 

il numero dell’autorizzazione del biocida corredato, nel caso di una famiglia di biocidi, dei suffissi da applicare ai biocidi singoli nell’ambito della famiglia di biocidi;

e) 

la composizione qualitativa e quantitativa in termini di principi attivi e sostanze non attive, la cui conoscenza sia fondamentale per un uso corretto del biocida e, nel caso di una famiglia di biocidi, la composizione quantitativa indica una percentuale minima e massima per ciascun principio attivo o sostanza non attiva; la percentuale minima indicata per determinate sostanze può essere pari allo 0 %;

f) 

i fabbricanti del biocida (nomi e indirizzi, inclusa l’ubicazione degli stabilimenti di produzione);

g) 

i fabbricanti dei principi attivi (nomi e indirizzi, inclusa l’ubicazione degli stabilimenti di produzione);

h) 

il tipo di formulazione del biocida;

i) 

le frasi di rischio e i consigli di prudenza;

j) 

il tipo di prodotto e, se pertinente, una descrizione esatta dell’uso autorizzato;

k) 

gli organismi nocivi bersaglio;

l) 

le dosi di applicazione e le istruzioni per l’uso;

m) 

le categorie di utilizzatori;

n) 

i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell’ambiente;

o) 

le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio;

p) 

le condizioni di magazzinaggio e durata di conservazione del biocida in normali condizioni di magazzinaggio;

q) 

se pertinenti, altre informazioni sul biocida.

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