Article 6 / Requisiti in materia di dati per la domanda
La domanda di approvazione di un principio attivo contiene almeno i seguenti elementi:
un fascicolo sul principio attivo rispondente ai requisiti di cui all’allegato II;
un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all’allegato III per almeno un biocida rappresentativo che contenga il principio attivo; e
se il principio attivo risponde ad almeno uno dei criteri di esclusione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, la prova che è applicabile l’articolo 5, paragrafo 2.
In deroga al paragrafo 1, il richiedente non è tenuto a fornire i dati del fascicolo di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), ove ricorra uno dei seguenti casi:
i dati non sono necessari in ragione dell’esposizione associata agli usi proposti;
dal punto di vista scientifico non è necessario fornire i dati; o
non è tecnicamente possibile produrre i dati.
Sono tuttavia forniti dati sufficienti per permettere di determinare se un principio attivo risponda ai criteri di cui all’articolo 5, paragrafo 1, o all’articolo 10, paragrafo 1, se richiesto dall’autorità di valutazione competente ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.