Article 91 / Misure transitorie relative alle domande di autorizzazione di biocidi presentate a norma della direttiva 98/8/CE
Le domande di autorizzazione per biocidi presentate ai fini della direttiva 98/8/CE la cui valutazione non è stata completata entro il 1o settembre 2013 sono valutate dalle autorità competenti conformemente alle disposizioni di detta direttiva.
In deroga al primo comma, si applica quanto segue:
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ove la valutazione del rischio di un principio attivo indica che sono soddisfatti uno o più criteri elencati all’articolo 5, paragrafo 1, il biocida è autorizzato conformemente all’articolo 19,
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ove la valutazione del rischio di un principio attivo indica che sono soddisfatti uno o più criteri elencati all’articolo 10, il biocida è autorizzato conformemente all’articolo 23.
Se dalla valutazione emergono motivi di preoccupazione connessi all’applicazione delle disposizioni del presente regolamento, non comprese nella direttiva 98/8/CE, il richiedente ha la possibilità di fornire informazioni aggiuntive.