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CELEX 02012R0528 · v20260819

Article 4 / Condizioni per l’approvazione

1.  
Un principio attivo è approvato per un periodo iniziale di durata non superiore a dieci anni, se si può supporre che almeno un biocida che lo contiene rispetti i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto dei fattori di cui all’articolo 19, paragrafi 2 e 5. Un principio attivo contemplato dall’articolo 5 può essere approvato solo per un periodo iniziale non superiore a cinque anni.
2.  
L’approvazione di un principio attivo è limitata ai tipi di prodotto per i quali sono stati forniti dati pertinenti a norma dell’articolo 6.
3.  

L’approvazione specifica le seguenti condizioni, ove opportuno:

a) 

il grado minimo di purezza del principio attivo;

b) 

la natura e il tenore massimo di talune impurezze;

c) 

il tipo di prodotto;

d) 

le modalità e il settore d’uso, compreso, ove pertinente, l’uso in un articolo trattato;

e) 

la designazione delle categorie di utilizzatori;

f) 

se del caso, la caratterizzazione dell’identità chimica per quanto riguarda gli stereoisomeri;

g) 

altre condizioni particolari sulla base della valutazione delle informazioni relative a quel principio attivo;

h) 

la data di approvazione del principio attivo e la scadenza dell’approvazione.

4.  
L’approvazione di un principio attivo non comprende i nanomateriali, salvo dove esplicitamente indicato.

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