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CELEX 02012R0528 · v20260819

ANNEX II / PRESCRIZIONI IN MATERIA DI INFORMAZIONE PER I PRINCIPI ATTIVI


1. Il presente allegato elenca le prescrizioni in materia di informazione necessarie per la preparazione del fascicolo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a).

2. I dati previsti nel presente allegato comprendono un insieme d’informazioni di base (Core Data Set — CDS) e un insieme d’informazioni supplementari (Additional Data Set — ADS). I dati appartenenti al CDS sono considerati i dati fondamentali che dovrebbero, in linea di massima, essere forniti per tutti i principi attivi. In alcuni casi, tuttavia, le proprietà fisiche o chimiche della sostanza possono far sì che risulti impossibile o non necessario fornire dati specifici appartenenti al CDS.

Per quanto riguarda l’ADS, i dati da fornire per uno specifico principio attivo sono determinati considerando ciascuno dei dati appartenenti all’ADS di cui al presente allegato, tenendo conto tra l’altro delle proprietà fisiche e chimiche della sostanza, dei dati esistenti, delle informazioni che formano parte del CDS e dei tipi di prodotti in cui sarà utilizzato il principio attivo nonché dei modelli di esposizione relativi a tali usi.

Nella colonna 1 della tabella dell’allegato II figurano indicazioni specifiche per l’inclusione di alcuni dati. Sono parimenti d’applicazione le considerazioni generali relative all’adattamento delle prescrizioni in materia di dati di cui all’allegato IV. Data l’importanza di ridurre i test sui vertebrati, la colonna 3 della tabella dell’allegato II fornisce indicazioni specifiche per l’adattamento di alcuni dei dati che potrebbero richiedere l’utilizzazione di siffatti test sui vertebrati. Le informazioni trasmesse sono in ogni caso sufficienti per corroborare una valutazione del rischio che dimostri che i criteri di cui all’articolo 4, paragrafo 1, sono rispettati.

I richiedenti dovrebbero consultare la guida tecnica dettagliata per quanto riguarda l’applicazione del presente allegato e la preparazione del fascicolo di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), che è disponibile sul sito web dell’Agenzia.

▼M12

Il richiedente avvia una consultazione con il potenziale organismo di valutazione preliminarmente alla presentazione della domanda. Oltre all’obbligo di cui all’articolo 62, paragrafo 2, il richiedente può altresì consultare l’autorità competente che valuterà il fascicolo in relazione alle prescrizioni proposte in materia di informazione e, in particolare, ai test sui vertebrati che il richiedente intende realizzare. Quest’ultimo documenta tali consultazioni avviate preliminarmente alla presentazione della domanda e il relativo esito e allega alla domanda i documenti pertinenti.

▼B

Possono essere richieste informazioni supplementari se è necessario procedere alla valutazione di cui all’articolo 8, paragrafo 2.

3. È inclusa una descrizione dettagliata e completa degli studi svolti o menzionati e dei metodi impiegati. È importante assicurarsi che i dati disponibili siano pertinenti e di qualità sufficiente per ottemperare alle prescrizioni. Dovrebbero essere altresì fornite prove che dimostrino che il principio attivo sul quale sono stati effettuati i test è lo stesso principio per il quale è stata presentata la domanda.

4. I fascicoli devono essere presentati secondo i formati forniti dall’Agenzia. È inoltre necessario utilizzare il formato IUCLID per le parti dei fascicoli alle quali può essere applicato. I formati e un’ulteriore assistenza sui dati da fornire e sulla preparazione dei fascicoli sono disponibili sul sito web dell’Agenzia.

▼M12

5. I test trasmessi ai fini dell’approvazione di un principio attivo sono svolti conformemente ai metodi descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione ( 39 ) o alle eventuali versioni rivedute di tali metodi non ancora incluse nel medesimo regolamento.

Tuttavia, se un metodo è inadeguato o non è descritto nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, sono impiegati altri metodi adeguati a livello scientifico, la cui idoneità deve essere giustificata nella domanda.

Allorché i metodi di prova sono applicati ai nanomateriali, devono essere illustrati l’idoneità scientifica per i nanomateriali e, se del caso, gli adattamenti o adeguamenti tecnici che sono stati apportati per rispondere alle caratteristiche specifiche dei materiali in questione.

▼B

6. I test effettuati dovrebbero essere conformi alle pertinenti prescrizioni in materia di protezione degli animali da laboratorio stabilite nella direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici ( 40 ) e, in caso di test ecotossicologici e tossicologici, ai principi di buona pratica di laboratorio stabiliti nella direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche ( 41 ), o ad altre norme internazionali riconosciute come equivalenti dalla Commissione o dall’Agenzia. I test effettuati sulle proprietà fisico-chimiche e sui dati della sostanza relativi alla sicurezza dovrebbero essere effettuati almeno secondo le norme internazionali.

7. Per i test effettuati occorre fornire una descrizione dettagliata (specificazione) del principio attivo utilizzato e delle impurezze ivi contenute. I test dovrebbero essere effettuati con il principio attivo così come prodotto o, nel caso di alcune proprietà fisiche e chimiche (si vedano le indicazioni fornite nella colonna I della tabella), con una forma purificata del principio attivo.

8. Qualora esistano dati di prova ottenuti anteriormente al 1o settembre 2013 con metodi diversi da quelli stabiliti dal regolamento (CE) n. 440/2008, l’autorità competente dello Stato membro stabilisce l’idoneità di tali dati ai fini del presente regolamento e l’eventuale necessità di svolgere nuovi test ai sensi del regolamento (CE) n. 440/2008. L’autorità decide caso per caso, tenendo conto di diversi fattori, tra cui la necessità di ridurre al minimo i test sui vertebrati.

9. Nuovi test sui vertebrati sono realizzati allorché si tratti dell’ultima opzione disponibile per ottemperare ai requisiti in materia di dati stabiliti nel presente allegato, quando tutte le altre fonti di dati siano state esaurite. Sono evitate sperimentazioni in vivo con sostanze corrosive a livelli di concentrazione/dose che comportino corrosività.

TITOLO 1

SOSTANZE CHIMICHE

Insieme di informazioni di base (cds) e insieme di informazioni supplementari (ads) per i principi attivi

Le informazioni necessarie per sostenere l’approvazione di un principio attivo nell’allegato I sono elencate nella tabella riportata di seguito.

Si applicano anche le condizioni per non richiedere un test specifico, enunciate nei metodi di prova appropriati previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 e non ripetute nella colonna 3.

Colonna 1

Informazioni richieste

Colonna 2

Tutti i dati sono CDS salvo se indicati come ADS

►M12  
Colonna 3
Norme specifiche per l’adeguamento rispetto alla colonna 1  ◄

1.  RICHIEDENTE

1.1.  Nome e indirizzo

 

 

1.2.  Referente

 

 

1.3.  Fabbricante del principio attivo (nome, indirizzo e ubicazione dello stabilimento/degli stabilimenti di produzione)

 

 

▼M12

2.  IDENTITÀ DEL PRINCIPIO ATTIVO [E DEL SUO PRECURSORE (DEI SUOI PRECURSORI) SE IL PRINCIPIO ATTIVO È GENERATO IN SITU]

Per il principio attivo e, ove applicabile, i suoi precursori, le informazioni fornite in questa sezione devono essere sufficienti per permetterne l’identificazione. Se non è tecnicamente possibile o non sembra necessario, dal punto di vista scientifico, fornire informazioni su uno o più dei punti elencati nella presente sezione, occorre indicarne chiaramente le ragioni

 

 

▼B

2.1.  Nome comune proposto o accettato dall’ISO e sinonimi (nome corrente, nome commerciale, abbreviazione)

 

 

2.2.  Denominazione chimica (nomenclatura IUPAC e CA o altre denominazioni chimiche internazionali)

 

 

2.3.  Numero (numeri) del codice di sviluppo del fabbricante

 

 

2.4.  Numero CAS e numeri CE, INDEX e CIPAC

 

 

▼M12

2.5.  Formula molecolare e strutturale (compresa la notazione SMILES, se disponibile e appropriata)

Per il precursore (i precursori) e i principi attivi generati in situ, informazioni su tutte le sostanze chimiche generate (previste e non previste)

 

Qualora non sia possibile definire con esattezza la struttura molecolare del precursore (dei precursori) e/o del principio attivo, non occorre fornire la formula molecolare e strutturale

▼B

2.6.  Informazioni sull’attività ottica e dettagli completi sulla composizione isomerica (se applicabili e appropriati)

 

 

2.7.  Massa molare

 

 

▼M12

2.8.  Metodo di fabbricazione (vie di sintesi) del principio attivo, incluse informazioni concernenti i materiali di base e i solventi, compresi i fornitori, le specifiche e la disponibilità commerciale

Per i principi attivi generati in situ deve essere fornita una descrizione degli schemi di reazione, comprese tutte le reazioni intermedie e le relative sostanze chimiche associate (previste e non previste)

 

 

▼B

2.9.  Specificazione della purezza del principio attivo così come prodotto in g/kg o g/l o % peso/peso (volume/volume), come opportuno, fornendo inclusivamente il limite superiore e inferiore

 

 

2.10.  Identità delle impurezze e degli additivi, e segnatamente sottoprodotti di sintesi, isomeri ottici, prodotti di degradazione (se la sostanza è instabile), forme non reattive e gruppi terminali ecc. di polimeri e materiali di base non reattivi di sostanze UVC

 

 

2.11.  Profilo analitico di almeno cinque lotti rappresentativi (principio attivo in g/kg), incluse informazioni sul tenore di impurezze di cui alla sezione 2.10.

 

 

▼M12

2.11.1.  Profilo analitico di almeno cinque campioni rappresentativi prelevati dalla sostanza o dalle sostanze generate in situ, fornendo informazioni sul tenore del principio attivo o dei principi attivi e di qualsiasi altro componente superiore a 0,1 % peso/peso, compresi i residui del precursore (dei precursori)

 

 

▼B

2.12.  Origine del principio attivo naturale o del precursore (dei precursori) del principio attivo, ad esempio estratto di fiore

 

 

3.  PROPRIETÀ FISICHE E CHIMICHE DEL PRINCIPIO ATTIVO

3.1.  Aspetto (1)

3.1.1.  Stato aggregato (a 20 °C e 101,3 kPa)

 

 

3.1.2.  Stato fisico (ossia viscoso, cristallino, polvere) (a 20 °C e 101,3 kPa)

 

 

3.1.3.  Colore (a 20 °C e 101,3 kPa)

 

 

3.1.4.  Odore (a 20 °C e 101,3 kPa)

 

 

3.2.  Punto di fusione/congelamento (2)

 

 

3.3.  Acidità, alcalinità

 

 

3.4.  Punto di ebollizione (2)

 

 

3.5.  Densità relativa (2)

 

 

3.6.  Dati relativi allo spettro di assorbimento (UV/VIS, IR, RMN) e spettro di massa, coefficiente di estinzione molare e relative lunghezze d’onda, se del caso (2)

 

 

3.7.  Tensione di vapore (2)

3.7.1.  La costante della legge di Henry deve sempre essere indicata per i solidi e i liquidi, se può essere calcolata.

 

 

3.8.  Tensione superficiale (2)

 

 

3.9.  Idrosolubilità (2)

 

 

3.10.  Coefficiente di ripartizione (n-ottanolo/acqua) e relativa dipendenza pH (2)

 

 

3.11.  Stabilità termica, identità dei prodotti di degradazione (2)

 

 

3.12.  Reattività nei confronti del materiale del contenitore

 

 

3.13.  Costante di dissociazione

ADS

 

3.14.  Granulometria

 

 

3.15.  Viscosità

ADS

 

3.16.  Solubilità in solventi organici, compreso l’effetto della temperatura sulla solubilità (2)

ADS

 

3.17.  Stabilità in solventi organici impiegati nei biocidi e identità dei relativi prodotti di decomposizione (1)

ADS

 

4.  PERICOLI FISICI E RISPETTIVE CARATTERISTICHE

4.1.  Esplosivi

 

 

4.2.  Gas infiammabili

 

 

4.3.  Aerosol infiammabili

 

 

4.4.  Gas comburenti

 

 

4.5.  Gas sotto pressione

 

 

4.6.  Liquidi infiammabili

 

 

4.7.  Solidi infiammabili

 

 

4.8.  Sostanze e miscele autoreattive

 

 

4.9.  Liquidi piroforici

 

 

4.10.  Solidi piroforici

 

 

4.11.  Sostanze e miscele autoriscaldanti

 

 

4.12.  Sostanze e miscele che, a contatto con l’acqua, sviluppano gas infiammabili

 

 

4.13.  Liquidi comburenti

 

 

4.14.  Solidi comburenti

 

 

4.15.  Perossidi organici

 

 

4.16.  Sostanze o miscele corrosive per i metalli

 

 

4.17.  Ulteriori indicatori fisici di pericolo

4.17.1.  Temperatura di autoaccensione (liquidi e gas)

 

 

4.17.2.  Temperatura di autoaccensione relativa dei solidi

 

 

4.17.3.  Pericolo di esplosione di polvere

 

 

5.  METODI DI RILEVAMENTO E IDENTIFICAZIONE

5.1.  Metodi di analisi, inclusi parametri di convalida, per la determinazione del principio attivo così come prodotto e, se del caso, dei relativi residui, degli isomeri e delle impurezze del principio attivo e degli additivi (ad esempio agenti stabilizzanti). Per le impurezze diverse da quelle pertinenti, ciò si applica soltanto se sono presenti in quantità ≥ 1 g/kg.

 

 

5.2.  Metodi di analisi a scopi di monitoraggio, compresi i tassi di recupero e i limiti di quantificazione e rilevazione del principio attivo e dei relativi residui, se del caso, in/su:

5.2.1.  Suolo

 

 

5.2.2.  Aria

 

 

5.2.3.  Acqua (superficiale, potabile ecc.) e sedimenti

 

 

5.2.4.  Liquidi biologici e tessuti umani e animali

 

 

5.3.  Metodi di analisi a scopi di monitoraggio, compresi i tassi di recupero e i limiti di quantificazione e rilevazione del principio attivo e dei relativi residui, in/su alimenti di origine vegetale e animale o mangimi o altri prodotti, se del caso (non necessariamente se né il principio attivo né gli articoli trattati con esso entrano in contatto con animali da produzione alimentare, alimenti di origine vegetale o animale o mangimi).

ADS

 

6.  EFFICACIA CONTRO GLI ORGANISMI BERSAGLIO

6.1.  Funzione, ad esempio fungicida, rodenticida, insetticida, battericida e modalità di controllo (ad esempio attrazione, uccisione, inibizione)

 

 

6.2.  Organismo o organismi rappresentativi da controllare e prodotti, organismi o oggetti da proteggere

 

 

6.3.  Effetti sull’organismo/sugli organismi bersaglio rappresentativi

 

 

6.4.  Probabile concentrazione alla quale sarà usato il principio attivo in prodotti e, ove opportuno, in articoli trattati

 

 

6.5.  Modalità di azione (compresa velocità di azione)

 

 

▼M12

6.6.  Dati sull’efficacia per suffragare:

— l’attività intrinseca del principio attivo per l’uso previsto/gli usi previsti, e

— le eventuali indicazioni formulate per gli articoli trattati per quanto riguarda le proprietà biocide conferite all’articolo.

I dati sull’efficacia comprendono gli eventuali protocolli standard disponibili, i test di laboratorio o i test di campo e gli standard di rendimento, ove opportuno, oppure dati analoghi a quelli disponibili per adeguati prodotti di riferimento

 

 

▼B

6.7.  Eventuali limitazioni all’efficacia conosciute

6.7.1.  Informazioni sulla comparsa, o sull’eventuale comparsa, di resistenza e strategie adeguate di gestione

 

 

▼M12

6.7.2.  Osservazioni relative agli effetti collaterali non desiderabili o non previsti sugli organismi non bersaglio o sugli oggetti e sui materiali da proteggere

 

 

▼B

7.  USI ED ESPOSIZIONE PREVISTI

7.1.  Campo di applicazione previsto per i biocidi e, ove opportuno, per gli articoli trattati

 

 

7.2.  Tipo (tipi) di prodotto

 

 

7.3.  Descrizione dettagliata del tipo (dei tipi) di uso previsto (i) compreso negli articoli trattati

 

 

7.4.  Utilizzatori, ad esempio industriali, professionali formati, professionali o grande pubblico (non professionali)

 

 

7.5.  Quantitativo previsto, in tonnellate, da immettere sul mercato ogni anno e, se del caso, per le principali categorie d’uso previste

 

 

7.6.  Dati relativi all’esposizione conformemente all’allegato VI del presente regolamento.

7.6.1.  Informazioni sull’esposizione umana connessa agli usi e allo smaltimento previsti del principio attivo

 

 

7.6.2.  Informazioni sull’esposizione ambientale connessa agli usi e allo smaltimento previsti del principio attivo

 

 

7.6.3.  Informazioni sull’esposizione degli animali da produzione alimentare e degli alimenti e mangimi connessa agli usi previsti del principio attivo

 

 

7.6.4.  Informazioni sull’esposizione derivante dagli articoli trattati compresi i dati relativi alla lisciviazione (studi di laboratorio o dati del modello)

 

 

8.  PROFILO TOSSICOLOGICO PER L’UOMO E PER GLI ANIMALI, INCLUSO IL METABOLISMO

▼M12

8.1.  Irritazione o corrosione cutanea

La valutazione prevede i seguenti livelli:

a)  valutazione dei dati disponibili relativi all’uomo, agli animali e a sperimentazioni non condotte su animali;

b)  corrosione cutanea, test in vitro;

c)  irritazione cutanea, test in vitro;

d)  corrosione o irritazione cutanea, test in vivo.

 

Non occorre realizzare lo studio o gli studi di cui alla colonna 1:

— se le informazioni disponibili indicano che la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata per la corrosione o l’irritazione cutanea,

— se la sostanza è un acido forte (pH≤ 2,0) o una base forte (pH≥ 11,5),

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all’aria o a contatto con l’acqua o l’umidità a temperatura ambiente,

— se la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata come sostanza che provoca tossicità acuta (categoria 1) per via dermica, oppure

— se uno studio di tossicità acuta per via dermica fornisce prove conclusive per quanto riguarda la corrosione o l’irritazione cutanea, adeguate ai fini della classificazione.

Se i risultati di uno dei due studi di cui alla colonna 1, lettera b) o c), della presente riga permettono già di giungere a una decisione conclusiva circa la classificazione di una sostanza o l’assenza di potenziale di irritazione cutanea, non occorre realizzare il secondo studio.

Viene presa in considerazione la possibilità di realizzare uno studio in vivo della corrosione o dell’irritazione cutanea solo se gli studi in vitro di cui alla colonna 1, lettere b) e c), della presente riga non sono applicabili, o se i risultati di questi studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione del rischio.

Gli studi in vivo della corrosione o dell’irritazione cutanea conclusi o avviati prima del 15 aprile 2022 sono considerati idonei a soddisfare la presente prescrizione in materia di informazione

8.2.  Gravi danni oculari o irritazione oculare

La valutazione prevede i seguenti livelli:

a)  valutazione dei dati disponibili relativi all’uomo, agli animali e a sperimentazioni non condotte su animali;

b)  gravi danni oculari o irritazione oculare, test in vitro;

c)  gravi danni oculari o irritazione oculare, test in vivo.

 

Non occorre realizzare lo studio o gli studi di cui alla colonna 1:

— se le informazioni disponibili indicano che la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata per l’irritazione oculare o come sostanza che provoca gravi danni oculari,

— se la sostanza è un acido forte (pH≤ 2,0) o una base forte (pH≥ 11,5),

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all’aria o a contatto con l’acqua o l’umidità a temperatura ambiente, oppure

— se la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata come sostanza che provoca corrosione cutanea e rientra quindi nella classificazione come sostanza che provoca «gravi danni oculari» (categoria 1).

Se l’esito di un primo studio in vitro non permette di giungere ad una decisione conclusiva circa la classificazione della sostanza o l’assenza di potenziale di irritazione oculare, viene presa in considerazione la possibilità di realizzare un altro studio o altri studi in vitro per questo endpoint.

Viene presa in considerazione la possibilità di realizzare uno studio in vivo dei gravi danni oculari o dell’irritazione oculare solo se lo studio o gli studi in vitro di cui alla colonna 1, lettera b), della presente riga non sono applicabili, o se i risultati ottenuti da tali studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione del rischio.

Gli studi in vivo dei gravi danni oculari o dell’irritazione oculare conclusi o avviati prima del 15 aprile 2022 sono considerati idonei a soddisfare la presente prescrizione in materia di informazione

8.3.  Sensibilizzazione cutanea

Le informazioni devono consentire di concludere se la sostanza è un sensibilizzante della pelle e se si può presumere che sia in grado di causare una sensibilizzazione significativa nell’uomo (categoria 1 A). Le informazioni dovrebbero essere sufficienti per effettuare, se necessario, una valutazione del rischio.

La valutazione prevede i seguenti livelli:

a)  valutazione dei dati disponibili relativi all’uomo, agli animali e a sperimentazioni non condotte su animali;

b)  sensibilizzazione cutanea, test in vitro; Informazioni ottenute da uno o più metodi di prova in vitro o in chemico di cui alla parte introduttiva, punto 5, del presente allegato e aventi ad oggetto tutti i seguenti eventi fondamentali di sensibilizzazione cutanea:

i)  interazione molecolare con proteine della pelle;

ii)  risposta infiammatoria nei cheratinociti; e

iii)  attivazione di cellule dendritiche;

c)  sensibilizzazione cutanea, test in vivo. Il saggio LLNA (Local Lymph Node Assay) su topi è il metodo privilegiato per i test in vivo. È possibile utilizzare un altro test di sensibilizzazione cutanea solo in casi eccezionali. Se è utilizzato un altro test di sensibilizzazione cutanea, deve essere fornita una giustificazione.

 

Non occorre realizzare lo studio o gli studi di cui alla colonna 1:

— se le informazioni disponibili indicano che la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata per la sensibilizzazione cutanea o la corrosione cutanea,

— se la sostanza è un acido forte (pH≤ 2,0) o una base forte (pH≥ 11,5), o

— se la sostanza è spontaneamente infiammabile all’aria o a contatto con l’acqua o l’umidità a temperatura ambiente.

Non occorre realizzare test in vitro:

— se è disponibile uno studio in vivo di cui alla colonna 1, lettera c), della presente riga, oppure

— se i metodi di prova in vitro o in chemico disponibili non sono applicabili alla sostanza, o se i risultati ottenuti da tali studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione del rischio.

Se le informazioni ottenute da uno o più metodi di prova aventi ad oggetto uno o due degli eventi fondamentali descritti alla colonna 1, lettera b), della presente riga consentono la classificazione della sostanza e la valutazione del rischio, non è necessario realizzare studi aventi ad oggetto l’altro o gli altri eventi fondamentali.

Uno studio in vivo della sensibilizzazione cutanea è realizzato solo se i metodi di prova in vitro o in chemico descritti alla colonna 1, lettera b), della presente riga non sono applicabili, o se i risultati ottenuti da tali studi non sono adeguati ai fini della classificazione e della valutazione del rischio.

Gli studi in vivo della sensibilizzazione cutanea conclusi o avviati prima del 15 aprile 2022 sono considerati idonei a soddisfare la presente prescrizione in materia di informazione

▼B

8.4.  Sensibilizzazione delle vie respiratorie

ADS

 

8.5.  Mutagenicità

La valutazione di questo risultato comprende le fasi consecutive seguenti:

— valutazione dei dati disponibili di genotossicità in vivo

— è necessario effettuare un test in vitro delle mutazioni geniche nei batteri, un test di citogenicità in vitro su cellule di mammifero e un test in vitro delle mutazioni geniche su cellule di mammifero

— studi appropriati di genotossicità in vivo sono presi in considerazione in caso di risultato positivo di uno degli studi di genotossicità in vitro.

 

 

8.5.1.  Studio in vitro delle mutazioni geniche nei batteri

 

 

8.5.2.  Studio in vitro della citogenicità su cellule di mammifero

 

 

8.5.3.  Studio in vitro delle mutazioni geniche su cellule di mammifero

 

 

▼M12

8.6.  Studio di genotossicità in vivo

La valutazione prevede i seguenti livelli:

a)  se uno degli studi di genotossicità in vitro di cui al punto 8.5. dà un risultato positivo e se non sono disponibili risultati affidabili di uno studio appropriato della genotossicità cellulare somatica in vivo, occorre realizzare uno studio appropriato della genotossicità cellulare somatica in vivo;

b)  può essere necessario realizzare un secondo studio della genotossicità cellulare somatica in vivo in funzione dei risultati in vitro e in vivo, del tipo di effetti, della qualità e della pertinenza di tutti i dati disponibili;

c)  se uno studio disponibile della genotossicità cellulare somatica in vivo dà un risultato positivo, occorre considerare il potenziale di mutagenicità della cellula germinale sulla base di tutti i dati disponibili, compresa l’evidenza tossicocinetica che dimostri se la sostanza è in grado di raggiungere le cellule germinali. Se non si possono raggiungere conclusioni chiare sulla mutagenicità della cellula germinale viene presa in considerazione la possibilità di condurre investigazioni supplementari.

ADS

Non occorre realizzare lo studio o gli studi di cui alla colonna 1:

— se i risultati sono negativi per i tre test in vitro di cui al punto 8.5. e non sono stati individuati altri motivi di preoccupazione (ad esempio formazione di metaboliti sospetti nei mammiferi), o

— se la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B.

Non occorre svolgere il test di genotossicità sulle cellule germinali se la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata come cancerogena di categoria 1 A o 1B e come agente mutageno di cellule germinali di categoria 2

▼B

8.7.  Tossicità acuta

Oltre che per via orale di somministrazione (8.7.1), nel caso di sostanze diverse dai gas le informazioni di cui ai punti 8.7.2 e 8.7.3 sono fornite per almeno un’altra via di somministrazione.

— La scelta della seconda via dipenderà dalla natura della sostanza e dalla via probabile di esposizione umana

— I gas e i liquidi volatili dovrebbero essere somministrati per inalazione

— Se l’unica via di esposizione è la via orale, allora sono fornite informazioni solo per questa via. Se la via dermica o inalatoria è l’unica via disponibile, allora può essere preso in considerazione un test orale. Prima di effettuare un nuovo studio di tossicità dermica acuta, si dovrebbe condurre uno studio sulla penetrazione dermica in vitro (OCSE 428) per valutare la probabile entità e il tasso probabile di biodisponibilità dermica

— Vi possono essere circostanze eccezionali in cui tutte le vie di esposizione sono ritenute necessarie

 

Non occorre in genere realizzare lo studio o gli studi:

— se la sostanza è classificata come corrosiva per la pelle.

8.7.1.  Per via orale

Il metodo della classe di tossicità acuta è il metodo preferito per la determinazione di questo risultato.

 

Non occorre realizzare lo studio:

— se la sostanza è un gas o una sostanza altamente volatile

8.7.2.  Per inalazione

La sperimentazione per inalazione è appropriata se è probabile l’esposizione dell’uomo per inalazione, tenuto conto:

— della tensione di vapore della sostanza (una sostanza volatile ha una tensione di vapore > 1 × 10–2 Pa a 20 °C) e/o

— la sostanza attiva è una polvere contenente una percentuale significativa (ad esempio 1 % in peso) di particelle con dimensione MMAD < 50 micrometri o

— la sostanza attiva è inclusa in prodotti che sono polveri o sono applicatiin modo tale da dar luogo a esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile (MMAD < 50 micrometri)

— Il metodo della classe di tossicità acuta è il metodo preferito per la determinazione di questo risultato.

 

 

8.7.3.  Per via dermica

La sperimentazione per via dermica è necessaria soltanto se:

— è improbabile l’inalazione della sostanza, o

— è probabile un contatto con la pelle in fase di produzione e/o uso, e/oppure

— le proprietà fisico-chimiche e tossicologiche lasciano presumereun potenziale di tasso d’assorbimento cutaneo rilevante, oppure

— i risultati di uno studio in vitro sulla penetrazione dermica (OCSE 428) indicano un alto livello di assorbimento e di biodisponibilità dermica.

 

 

8.8.  Studi sulla tossicocinetica e il metabolismo nei mammiferi

Gli studi sulla tossicocinetica e il metabolismo dovrebbero fornire i dati fondamentali circa il tasso e il livello di assorbimento, la distribuzione tissutale e la pertinente via metabolica, inclusi il grado di metabolismo, le vie e il tasso di escrezione e i pertinenti metaboliti.

 

 

8.8.1.  Ulteriori studi tossicocinetici e sul metabolismo nei mammiferi

Potrebbero essere necessari ulteriori studi in base all’esito dello studio tossicocinetico e sul metabolismo condotto sui ratti. Tali ulteriori studi saranno necessari qualora:

— esistano prove che il metabolismo nel ratto non è pertinente per l’esposizione umana,

— non sia possibile procedere a un’estrapolazione da via a via (route-to-route) dall’esposizione orale a quella cutanea/inalatoria.

Nel caso in cui si ritenga opportuno ottenere informazioni sull’assorbimento cutaneo, la valutazione di questo risultato avrà luogo ricorrendo a un approccio graduale per la valutazione dell’assorbimento cutaneo

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8.9.  Tossicità a dose ripetuta

In generale, è necessaria un’unica via di esposizione e la via orale è quella preferita. Tuttavia, in alcuni casi può essere necessario valutare più di una via di esposizione. Per la valutazione della sicurezza dei consumatori in relazione ai principi attivi che possono ritrovarsi alla fine negli alimenti o nei mangimi, è necessario condurre studi di tossicità per via orale. La sperimentazione per via dermica è presa in considerazione:

— se è probabile un contatto con la pelle in fase di produzione e/o uso, infine

— se è improbabile l’inalazione della sostanza e infine

— se si verifica una delle condizioni seguenti:

— 

(i)  una tossicità è osservata in una prova di tossicità dermica acuta a dosi inferiori rispetto al test di tossicità orale, oppure

(ii)  informazioni o dati risultanti dai test indicano che l’assorbimento dermico è comparabile o superiore all’assorbimento orale, oppure

(iii)  è riconosciuta una tossicità dermica per sostanze strutturalmente affini e ad esempio è osservata a dosi inferiori rispetto al test di tossicità orale oppure l’assorbimento dermico è comparabile o superiore all’assorbimento orale.

La sperimentazione per via inalatoria è presa in considerazione:

— se l’esposizione dell’uomo per inalazione è probabile, tenuto conto della tensione di vapore della sostanza (le sostanze volatili e i gas hanno una tensione di vapore > 1 × 10–2 Pa a 20 °C) e/o

— se sussiste la possibilità di esposizione ad aerosol, particelle o goccioline di dimensione inalabile (MMAD < 50 micrometri).

 

Non occorre realizzare lo studio di tossicità a dose ripetuta (ventotto o novanta giorni):

— se una sostanza subisce una disintegrazione immediata ed esistono dati sufficienti sui prodotti di dissociazione per gli effetti sistemici e locali e non si prevedono effetti sinergici, oppure

— se un’esposizione umana rilevante può essere esclusa a norma dell’allegato IV, punto 3.

Al fine di ridurre le sperimentazioni condotte sui vertebrati e in particolare la necessità di studi indipendenti con un unico risultato, gli studi tossicologici a dose ripetuta sono concepiti in modo da tener conto della possibilità di esplorare diversi risultati nel quadro dello stesso studio.

8.9.1.  Studio di tossicità cumulativa a breve termine (ventotto giorni) (specie preferita: il ratto)

 

Non occorre realizzare lo studio di tossicità a breve termine (ventotto giorni):

i)  se è disponibile uno studio subcronico (novanta giorni), a condizione che siano stati utilizzati la specie, il dosaggio, il solvente e la via di somministrazione più appropriati;

ii)  se la frequenza e la durata dell’esposizione umana indicano che uno studio a più lungo termine è appropriato e si dà una delle condizioni seguenti:

— altri dati disponibili indicano che la sostanza può avere una proprietà pericolosa che uno studio di tossicità a breve termine non permette di individuare, oppure

— studi tossicocinetici concepiti in modo appropriato rivelano un accumulo della sostanza o dei suoi metaboliti in alcuni tessuti o organi, che uno studio di tossicità a breve termine potrebbe non individuare, ma che rischiano di produrre effetti nocivi dopo un’esposizione prolungata.

8.9.2.  Studio di tossicità subcronica a dose ripetuta (novanta giorni) (specie preferita il ratto)

 

Non occorre realizzare lo studio di tossicità subcronica (novanta giorni):

— se è disponibile uno studio attendibile di tossicità a breve termine (ventotto giorni), che dimostra che esistono effetti di tossicità gravi secondo i criteri di classificazione della sostanza come H372 e H373 [regolamento (CE) n. 1272/2008], per i quali il NOAEL-ventotto giorni osservato, con applicazione di un fattore d’incertezza appropriato, permette un’estrapolazione del NOAEL-novanta giorni per la stessa via d’esposizione, e

— se è disponibile uno studio attendibile di tossicità cronica, a condizione che siano state utilizzate una specie e una via di somministrazione appropriate, oppure

— se la sostanza è non reattiva, insolubile, non bioaccumulante e non inalabile e se un «test limite» di ventotto giorni non dimostra assorbimento né tossicità, in particolare se tali condizioni sono associate a un’esposizione umana limitata.

8.9.3.  Tossicità a dose ripetuta a lungo termine (≥ 12 mesi)

 

Non occorre realizzare lo studio di tossicità a lungo termine (≥ 12 mesi):

— se l’esposizione a lungo termine può essere esclusa e non sono stati osservati effetti alla dose limite nello studio di novanta giorni, oppure

— se è effettuato uno studio combinato sulla cancerogenicità a dose ripetuta a lungo termine (sezione 8.11.1).

8.9.4.  Ulteriori studi a dose ripetuta Ulteriori studi a dose ripetuta, incluso un test su una seconda specie (di non roditori), studi di più lunga durata o attraverso una diversa via di esposizione saranno effettuati nel caso in cui:

— non siano fornite altre informazioni sulla tossicità per una seconda specie di non roditori, oppure

— non sia stato individuato un livello osservato di non effetto avverso (NOAEL) nello studio di ventotto o novanta giorni, tranne se la ragione di tale mancata identificazione è il fatto che non sono stati osservati effetti alla dose limite, oppure

— le sostanze abbiano allerte strutturali positive per effetti per cui il ratto o il topo costituiscono un modello inappropriato o insensibile, oppure

— la tossicità sia particolarmente preoccupante (ad esempio per la serietà/gravità degli effetti), oppure

— vi siano indicazioni dell’esistenza di un effetto in relazione al quale i dati disponibili sono inadeguati a permettere la caratterizzazione tossicologica e/o la caratterizzazione dei rischi. In questi casi, può anche essere più appropriato realizzare studi tossicologici specifici destinati a studiare tali effetti (ad esempio immunotossicità, neurotossicità, attività ormonale), oppure

— vi siano preoccupazioni riguardanti gli effetti locali per cui non si può procedere a una caratterizzazione dei rischi mediante estrapolazione da via a via, oppure

— vi siano preoccupazioni particolari riguardo all’esposizione (ad esempio uso in biocidi comportante livelli di esposizione vicini ai livelli di dose rilevanti dal punto di vista tossicologico), oppure

— non siano stati individuati, nello studio di ventotto o novanta giorni, effetti apparsi in sostanze la cui struttura molecolare presenta un’evidente affinità con quella della sostanza studiata, oppure

— la via di esposizione utilizzata nello studio iniziale a dose ripetuta sia risultata inappropriata in relazione alla via di esposizione umana prevista e sia stato impossibile procedere a un’estrapolazione da via a via (route-to-route).

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▼M12

8.10.  Tossicità per la riproduzione

Per la valutazione della sicurezza dei consumatori in relazione ai principi attivi che possono finire negli alimenti o nei mangimi è necessario condurre studi di tossicità per via orale.

 

Non occorre realizzare gli studi:

— se la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata come agente cancerogeno genotossico (classificata sia come agente mutageno di cellule germinali di categoria 2, 1 A o 1B, sia come cancerogena di categoria 1 A o 1B) e sono attuate misure idonee di gestione dei rischi, incluse misure relative alla tossicità per la riproduzione,

— se la sostanza soddisfa i criteri per essere classificata come agente mutageno di cellule germinali di categoria 1 A o 1B e sono attuate misure idonee di gestione dei rischi, incluse misure relative alla tossicità per la riproduzione,

— se la sostanza ha una bassa attività tossicologica (nessuno dei test disponibili ha fornito prove di tossicità, a condizione che l’insieme di informazioni sia sufficientemente esauriente e informativo), dati tossicocinetici dimostrano che non si produce un assorbimento sistemico attraverso le vie d’esposizione considerate (ad esempio concentrazioni di plasma o sangue inferiori al limite di rilevamento utilizzando un metodo sensibile e assenza della sostanza e di metaboliti della sostanza nell’urina, nella bile o nell’aria esalata) e il tipo di utilizzo indica che l’esposizione umana o animale è nulla o trascurabile,

— se la sostanza soddisfa i criteri di classificazione nella categoria 1 A o 1B Tossicità per la riproduzione: Può nuocere alla fertilità (H360F), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio, non occorre eseguire ulteriori test sulla funzione sessuale e sulla fertilità. Se non sono effettuate investigazioni sulla tossicità per lo sviluppo deve essere fornita una giustificazione completa e documentata, oppure

— se la sostanza è nota come tossica per lo sviluppo e soddisfa i criteri di classificazione nella categoria 1 A o 1B Tossicità per la riproduzione: Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio, non occorre eseguire ulteriori test di tossicità per lo sviluppo. Se non sono effettuate investigazioni sulla funzione sessuale e sulla fertilità deve essere fornita una giustificazione completa e documentata.

Fatte salve le disposizioni di questa colonna della presente riga, può essere necessario realizzare studi della tossicità per la riproduzione per ottenere informazioni sulle proprietà di interferenza con il sistema endocrino, come stabilito al punto 8.13.3.1.

8.10.1.  Studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (linea guida OCSE n. 414) su due specie: la prima specie preferita è il coniglio (non roditori), la seconda il ratto (roditori); la via di somministrazione orale è la via preferita.

 

Lo studio sulla seconda specie non deve essere realizzato se lo studio effettuato sulla prima specie o altri dati disponibili indicano che la sostanza è tossica per lo sviluppo e soddisfa i criteri di classificazione come tossica per la riproduzione (categoria 1 A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e sono disponibili dati adeguati a sostegno di una valutazione esauriente del rischio.

8.10.2.  Studio di tossicità per la riproduzione ad una generazione estesa (linea guida OCSE n. 443) con le coorti 1 A e 1B e con l’estensione della coorte 1B per includere la generazione F2 con lo scopo di ottenere 20 nidiate per gruppo per dose, in cui i nati F2 devono essere seguiti fino allo svezzamento e studiati come i nati F1. Il ratto è la specie preferita e la via di somministrazione orale è la via preferita

Il livello massimo di dosaggio deve essere basato sulla tossicità e deve essere tale da indurre tossicità per la riproduzione e/o tossicità sistemica di altro tipo.

 

Uno studio di tossicità per la riproduzione a due generazioni realizzato conformemente alla linea guida OCSE n. 416 (adottata nel 2001 o successivamente) o informazioni equivalenti sono considerati idonei a soddisfare la presente prescrizione in materia di informazione, se tale studio è disponibile ed è stato avviato prima del 15 aprile 2022.

8.10.3.  Neurotossicità per lo sviluppo

Studio della neurotossicità per lo sviluppo conformemente alla linea guida OCSE n. 426 o a qualsiasi studio (o insieme di studi) pertinente che fornisca informazioni equivalenti, o coorti 2 A e 2B di uno studio di tossicità per la riproduzione ad una generazione estesa (linea guida OCSE n. 443), con investigazioni supplementari sulle funzioni cognitive.

 

Lo studio non deve essere realizzato se i dati disponibili:

— indicano che la sostanza è tossica per lo sviluppo e soddisfa i criteri per essere classificata come tossica per la riproduzione (categoria 1 A o 1B): Può nuocere al feto (H360D), e

— sono adeguati per sostenere una valutazione esauriente del rischio.

▼M12

8.10.4.  Ulteriori studi

La decisione sulla necessità di effettuare ulteriori studi, compresi quelli che forniscono informazioni sui meccanismi, dovrebbe basarsi sull’esito degli studi elencati ai punti 8.10.1., 8.10.2. e 8.10.3. e su tutti gli altri dati pertinenti disponibili.

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▼B

8.11.  Cancerogenicità

Cfr. punto 8.11.1 per i nuovi requisiti concernenti lo studio

 

Non occorre uno studio di cancerogenicità se:

— la sostanza è classificata come mutagena, categoria 1 A o 1B. Si presume automaticamente che sia probabile un meccanismo genotossico di cancerogenicità. In questi casi il test di cancerogenicità non sarà in genere necessario.

8.11.1.  Studio combinato sulla cancerogenicità e tossicità a dose ripetuta a lungo termine

Ratto, la via di somministrazione orale è la via preferita. Se è proposta una via alternativa, deve essere fornita una giustificazione. Per la valutazione della sicurezza dei consumatori in relazione ai principi attivi che possono ritrovarsi alla fine negli alimenti o nei mangimi, è necessario condurre studi di tossicità per via orale.

 

 

▼M12

8.11.2.  Test di cancerogenicità su una seconda specie

a)  Un secondo studio sulla cancerogenicità dovrebbe essere realizzato utilizzando il topo come specie sperimentale;

b)  per la valutazione della sicurezza dei consumatori in relazione ai principi attivi che possono finire negli alimenti o nei mangimi, è necessario condurre studi di tossicità per via orale.

 

Non occorre realizzare il secondo studio sulla cancerogenicità se il richiedente può giustificarne la non necessità in base a criteri scientifici.

▼B

8.12.  Pertinenti dati sanitari, osservazioni e trattamenti

Si dovrebbe fornire una giustificazione se i dati non sono disponibili

 

 

▼M12

8.12.1.  Informazioni su sintomi di avvelenamento, analisi cliniche, misure di pronto soccorso, antidoti, terapia medica e prognosi a seguito dell’avvelenamento

 

 

8.12.2.  Studi epidemiologici

 

 

8.12.3.  Dati relativi ai controlli medici, cartelle cliniche e studi di casi

 

 

▼B

8.13.  Ulteriori studi

Dati ulteriori che possono essere richiesti in base alle caratteristiche e all’uso previsto del principio attivo.

Altri dati disponibili: sono presentati in parallelo i dati disponibili ottenuti con metodi e modelli emergenti, tra cui la valutazione del rischio di tossicità basato sul percorso metabolico, gli studi in vitro e gli studi «omici» (genomici, proteomici, metabolomici ecc), la biologia dei sistemi, la tossicologia computazionale, la bioinformatica e lo high-throughput screening (HTS).

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8.13.1.  Fototossicità

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▼M12

8.13.2.  Neurotossicità

Se il principio attivo è un composto organofosforico o esistono indicazioni, conoscenze riguardanti il meccanismo d’azione o conoscenze derivanti da studi di tossicità acuta (somministrazione unica) o studi di tossicità a dose ripetuta, secondo cui il principio attivo può avere proprietà neurotossiche, si richiederanno ulteriori informazioni o studi specifici (quali linea guida OCSE n. 424, oppure n. 418 o n. 419 o equivalenti).

Se si rileva attività anticolinesterasica, deve essere considerata la possibilità di effettuare una prova di risposta agli agenti reattivanti.

Per la valutazione della sicurezza dei consumatori in relazione ai principi attivi che possono finire negli alimenti o nei mangimi è necessario condurre studi di tossicità per via orale.

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8.13.3.  Interferenza con il sistema endocrino

La valutazione dell’interferenza con il sistema endocrino prevede i seguenti livelli:

a)  valutazione delle informazioni disponibili derivanti dai seguenti studi e qualsiasi altra informazione pertinente, compresi metodi in vitro e in silico:

i)  8.9.1. uno studio della tossicità orale di 28 giorni nei roditori (linea guida OCSE n. 407);

ii)  8.9.2. uno studio della tossicità orale di 90 giorni nei roditori (linea guida OCSE n. 408);

iii)  8.9.4. uno studio della tossicità orale con somministrazione ripetuta di dosi nei non roditori (linea guida OCSE n. 409);

iv)  8.10.1. uno studio sulla tossicità per lo sviluppo prenatale (linea guida OCSE n. 414);

v)  8.10.2. uno studio di tossicità per la riproduzione ad una generazione estesa (linea guida OCSE n. 443) o uno studio di tossicità per la riproduzione a due generazioni (linea guida OCSE n. 416);

vi)  8.10.3. uno studio della neurotossicità per lo sviluppo (linea guida OCSE n. 426);

vii)  8.11.1 uno studio combinato sulla cancerogenicità e di tossicità a dose ripetuta a lungo termine (linea guida OCSE n. 451-3);

viii)  un riesame sistematico della letteratura, compresi gli studi su mammiferi e organismi diversi dai mammiferi.

b)  Se vi sono informazioni indicanti che il principio attivo può avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, o se le informazioni sui parametri chiave pertinenti per trarre conclusioni circa l’interferenza con il sistema endocrino sono incomplete, si richiedono ulteriori informazioni o studi specifici per chiarire:

1)  il modo o il meccanismo d’azione; e/o

2)  effetti nocivi potenzialmente rilevanti sull’uomo o sugli animali.

Per la valutazione della sicurezza dei consumatori in relazione ai principi attivi che possono finire negli alimenti o nei mangimi, è necessario prendere in considerazione la via orale e realizzare studi per via orale negli animali.

 

Quando gli elementi di prova sono sufficienti per trarre conclusioni circa la presenza o l’assenza di un particolare modo d’azione che causa interferenza con il sistema endocrino:

— non sono effettuati ulteriori test su animali vertebrati per tale effetto riguardo a tale modo d’azione,

— possono essere omessi ulteriori test che non utilizzano animali vertebrati riguardo a tale modo d’azione.

In tutti i casi deve essere fornita una documentazione adeguata e attendibile.

▼M12

8.13.3.1.  Ulteriori studi specifici per esaminare le potenziali proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono comprendere, tra l’altro:

a)  gli studi sulla tossicità nei mammiferi elencati al punto 8.13.3., lettera a);

b)  le seguenti prove in vitro:

i)  saggio di transattivazione del recettore estrogenico (linea guida OCSE n. 455);

ii)  saggio di transattivazione del recettore androgenico (linea guida OCSE n. 458);

iii)  saggio di steroidogenesi su H295R (linea guida OCSE n. 456);

iv)  test dell’inibizione dell’aromatasi (umano ricombinante) (OPPTS 890.1200);

c)  saggio uterotrofico sui roditori (linea guida OCSE n. 440) e saggio di Hershberger sui ratti (linea guida OCSE n. 441);

d)  sviluppo puberale e funzione tiroidea nei ratti maschi intatti giovani o in età prepuberale (Pubertal development and Thyroid Function in Intact Juvenile or Peripubertal Male Rats - OPPTS 890.1500).

La decisione di effettuare studi nei mammiferi è presa sulla base di tutte le informazioni disponibili, compreso un riesame sistematico della letteratura (anche per quanto riguarda le informazioni sugli effetti di interferenza con il sistema endocrino negli organismi non bersaglio) e la disponibilità di idonei metodi in silico o in vitro.

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▼M12

8.13.4.  Immunotossicità e immunotossicità per lo sviluppo

Se esistono prove risultanti da studi di tossicità a dose ripetuta o di tossicità per la riproduzione secondo cui il principio attivo può avere proprietà di immunotossicità, si richiedono ulteriori informazioni o studi specifici per chiarire:

1)  il modo o il meccanismo d’azione; e/o

2)  effetti nocivi potenzialmente rilevanti sull’uomo o sugli animali.

Per la valutazione della sicurezza dei consumatori in relazione ai principi attivi che possono finire negli alimenti o nei mangimi, è necessario prendere in considerazione la via orale e realizzare studi per via orale negli animali.

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8.13.5.  Ulteriori studi meccanicistici

La decisione sulla necessità di effettuare ulteriori studi dovrebbe basarsi su tutti i dati pertinenti.

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▼B

8.14.  Studi relativi all’esposizione delle persone al principio attivo

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8.15.  Effetti tossici sul bestiame e sugli animali domestici

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8.16.  Studi su alimenti e mangimi anche per animali da produzione alimentare e relativi prodotti (latte, uova e miele)

Informazioni supplementari sull’esposizione dell’uomo al principio attivo contenuto nei biocidi

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8.16.1.  Livelli di residui accettabili proposti ossia limiti massimi di residui (LMR) e motivazione della loro accettabilità

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8.16.2.  Comportamento dei residui del principio attivo, dei suoi prodotti di degradazione e, se del caso, dei metaboliti sugli alimenti destinati al consumo umano e animale trattati o contaminati, compresa la cinetica della scomparsa. La definizione di «residuo» dovrebbe essere fornita, ove opportuno. Occorre altresì comparare i residui ritrovati negli studi di tossicità con i residui formatisi negli animali da produzione alimentare, nei relativi prodotti nonché negli alimenti e nei mangimi

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8.16.3.  Bilancio globale di materia per il principio attivo

Dati sufficienti sui residui derivanti da prove eseguite sotto controllo ufficiale su annimali da produzione alimentare e relativi prodotti, nonché alimenti e mangimi che dimostrino che i probabili residui derivanti dall’uso proposto non arrecherebbero danno alla salute umana o animale

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8.16.4.  Stima dell’esposizione potenziale o effettiva dell’uomo al principio attivo tramite la dieta o altri mezzi

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8.16.5.  Qualora i residui del principio attivo rimangano negli o sugli alimenti destinati al consumo animale per un periodo di tempo significativo o si ritrovino negli alimenti di origine animale dopo il trattamento sugli animali da produzione alimentare o intorno a essi (ad esempio trattamento diretto sugli animali o trattamento indiretto dei locali in cui sono ospitati gli animali o dell’area circostante), sono richiesti studi sull’alimentazione e sul metabolismo del bestiame al fine di consentire la valutazione dei residui negli alimenti di origine animale destinati al consumo umano

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8.16.6.  Effetti della lavorazione industriale e/o delle preparazioni domestiche sulla natura e sulla quantità di residui del principio attivo

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8.16.7.  Altre informazioni pertinenti

Può essere opportuno includere informazioni sulla migrazione nei prodotti alimentari, in particolare nel caso del trattamento di materiali a contatto con prodotti alimentari

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8.16.8.  Sintesi e valutazione dei dati di cui ai punti da 8.16.1 a 8.16.8. È importante stabilire se i metaboliti che si ritrovano negli alimenti (di origine animale o vegetale) siano uguali a quelli che sono oggetto di test negli studi di tossicità. Altrimenti i valori per la valutazione del rischio (ad esempio DGA) non sono validi per i residui ritrovati

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8.17.  Qualora il principio attivo debba essere impiegato in prodotti fitosanitari, incluse le alghe, sono richiesti test per valutare gli effetti tossici dei metaboliti identificati nelle piante eventualmente trattate, qualora siano diversi da quelli individuati negli studi sugli animali

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▼M12 —————

▼B

9.  Studi ecotossicologici

9.1.  TOSSICITA PER GLI ORGANISMI ACQUATICI

▼M12

9.1.1.  Test di tossicità a breve termine sui pesci

Quando sono richiesti dati relativi alla tossicità a breve termine sui pesci, si dovrebbe applicare l’approccio a soglia (strategia graduale).

Se la sostanza è scarsamente solubile in acqua, vale a dire meno di 1 mg/L, viene presa in considerazione la possibilità di effettuare un test di tossicità a lungo termine sui pesci conformemente al punto 9.1.6.1.

 

Non occorre realizzare lo studio:

— se è disponibile uno studio valido di tossicità acquatica a lungo termine sui pesci,

— se per questo requisito in materia di dati sono disponibili elementi di prova sufficienti, compreso l’uso di altri dati quali la tossicità acuta sugli embrioni di pesci (FET, linea guida OCSE n. 236) e/o risultati ottenuti con metodi che non utilizzano la sperimentazione animale.

▼B

9.1.2.  Test della tossicità a breve termine sugli invertebrati acquatici

9.1.2.1.  Daphnia magna

 

 

9.1.2.2.  Altre specie

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9.1.3.  Studio dell’inibizione della crescita sulle alghe

9.1.3.1.  Effetti del tasso di crescita sulle alghe verdi

 

 

9.1.3.2.  Effetti sul tasso di crescita dei cianobatteri o di una diatomea

 

 

9.1.4.  Bioconcentrazione

 

La determinazione sperimentale può non essere necessaria:

— se si può dimostrare sulla base delle proprietà fisico-chimiche (ad esempio log Kow < 3) o di altre prove che la sostanza ha un basso potenziale di bioconcentrazione.

9.1.4.1.  Metodi di stima

9.1.4.2.  Determinazione sperimentale

9.1.5.  Inibizione dell’attività microbica

Lo studio può essere sostituito da un test di inibizione della nitrificazione se i dati disponibili indicano che la sostanza è un probabile inibitore di crescita o di funzione microbica, in particolare di batteri nitrificanti

 

 

9.1.6.  Ulteriori studi di tossicità sugli organismi acquatici

Se i risultati degli studi ecotossicologici, degli studi sul destino e comportamento e/o l’uso previsto/gli usi previsti del principio attivo evidenziano un rischio per l’ambiente acquatico, o se è prevista un’esposizione a lungo termine, si effettuano uno o più dei test descritti nella presente sezione

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▼M12

9.1.6.1.  Test di tossicità a lungo termine sui pesci

Le informazioni saranno fornite da test di tossicità a lungo termine sui pesci effettuati su esemplari esposti nelle prime fasi di vita (uova, larve o giovani).

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▼B

9.1.6.2.  Test della tossicità a lungo termine sugli invertebrati:

a)  studio sulla crescita e la riproduzione della Daphnia

b)  crescita e riproduzione di altre specie (ad esempio misidacei)

c)  sviluppo e comparsa di altre specie (ad esempio chironomus)

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9.1.7.  Bioaccumulo in una specie acquatica idonea

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9.1.8.  Effetti su altri organismi specifici non bersaglio (flora e fauna) ritenuti a rischio

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9.1.9.  Studi sugli organismi nei sedimenti

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9.1.10.  Effetti sulle macrofite acquatiche

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9.2.  Tossicità terrestre, test iniziali

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9.2.1.  Effetti sui microrganismi del suolo

9.2.2.  Effetti su lombrichi e altri invertebrati non bersaglio del suolo

9.2.3.  Tossicità acuta per le piante

9.3.  Test terrestri a lungo termine

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9.3.1.  Studio sulla riproduzione di lombrichi e altri invertebrati del suolo non bersaglio

9.4.  Effetti sugli uccelli

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Per il risultato 9.4.3 non occorre realizzare lo studio:

— se lo studio sulla tossicità della dieta mostra che la CL50 è superiore a 2 000 mg/kg

9.4.1.  Tossicità acuta per via orale

9.4.2.  Tossicità a breve termine — studio sulla dieta per otto giorni su almeno una specie (diversa dai polli, dalle anitre e dalle oche)

9.4.3.  Effetti sulla riproduzione

9.5.  Effetti sugli artropodi

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9.5.1.  Effetti sulle api da miele

9.5.2.  Altri artropodi terrestri non bersaglio, ad esempio predatori

9.6.  Bioconcentrazione terrestre

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9.7.  Bioaccumulo terrestre

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9.8.  Effetti su altri organismi non bersaglio, non acquatici

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9.9.  Effetti sui mammiferi

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I dati sono derivati dalla valutazione tossicologica sui mammiferi. È indicato il pertinente risultato tossicologico a lungo termine più sensibile per i mammiferi (NOAEL) espresso in mg di composto testato/kg p.c./giorno.

9.9.1.  Tossicità acuta per via orale

9.9.2.  Tossicità a breve termine

9.9.3.  Tossicità a lungo termine

9.9.4.  Effetti sulla riproduzione

▼M12

9.10.  Interferenza con il sistema endocrino

La valutazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino prevede i seguenti livelli:

a)  una valutazione dell’insieme di informazioni relative ai mammiferi conformemente al punto 8.13.3. per valutare se la sostanza ha proprietà di interferenza con il sistema endocrino sulla base delle informazioni relative ai mammiferi;

b)  se, sulla base delle informazioni relative ai mammiferi conformemente al punto 8.13.3. o 9.1.6.1., non è possibile concludere che la sostanza ha proprietà di interferenza con il sistema endocrino, viene presa in considerazione la possibilità di realizzare gli studi di cui al punto 9.10.1. o 9.10.2. tenendo conto di qualsiasi altra informazione pertinente disponibile, compreso un riesame sistematico della letteratura.

 

 

▼M12

9.10.1.  Interferenza con il sistema endocrino nei pesci

Studi specifici per esaminare le potenziali proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono comprendere, tra l’altro, i seguenti requisiti in materia di dati:

a)  prova estesa di riproduzione a una generazione di Medaka (Medaka extended one-generation test - MEOGRT, linea guida OCSE n. 240);

b)  test di tossicità sul ciclo di vita dei pesci (Fish life cycle toxicity test - FLCTT, OPPTS 850.1500) che comprenda tutti i parametri mediati da estrogeni, androgeni e steroidi (EAS) di cui è prevista la misurazione nell’ambito dello studio MEOGRT.

 

Non occorre realizzare lo studio:

— se non vi sono indicazioni di attività endocrina o effetti endocrini desunte da un insieme sufficiente di informazioni relative ai mammiferi conformemente al punto 8.13.3. o da qualsiasi altra informazione pertinente (ad esempio, la letteratura), e

— se sono disponibili dati in vivo validi e non sono emerse informazioni indicanti che il principio attivo può provocare un’attività endocrina o effetti potenzialmente correlati all’attività endocrina dal saggio di tossicità a breve termine sulla riproduzione di pesci (Fish short term reproduction assay - FSTRA; linea guida OCSE n. 229), oppure dalla prova sui pesci di 21 giorni (linea guida OCSE n. 230) o dalla prova sullo sviluppo sessuale dei pesci (Fish sexual developmental test - FSDT, linea guida OCSE n. 234).

Se sono disponibili altri dati riguardanti le attività o i parametri estrogenici, androgenici e steroidogenici (EAS) esaminati nella linea guida OCSE n. 229. n. 230 o n. 234, è allora possibile utilizzare tali dati.

9.10.2.  Interferenza con il sistema endocrino negli anfibi

Ulteriori studi specifici per esaminare le potenziali proprietà di interferenza con il sistema endocrino possono comprendere, tra l’altro, la prova sulla crescita e lo sviluppo delle larve di anfibio (Larval amphibian growth and development assay - LAGDA; linea guida OCSE n. 241).

 

Non occorre realizzare lo studio:

— se non vi sono indicazioni di attività endocrina o effetti endocrini desunte da un insieme sufficiente di informazioni relative ai mammiferi conformemente al punto 8.13.3. o da qualsiasi altra informazione pertinente (ad esempio, la letteratura), e

— se sono disponibili dati in vivo validi e non sono emerse informazioni indicanti che il principio attivo può avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino da un saggio sulla metamorfosi degli anfibi (Amphibian metamorphosis assay - AMA; linea guida OCSE n. 231).

9.10.3.  Se vi sono informazioni indicanti che il principio attivo può avere proprietà di interferenza con il sistema endocrino, o se le informazioni sui parametri chiave pertinenti per trarre conclusioni circa l’interferenza con il sistema endocrino sono incomplete, si richiedono ulteriori informazioni o studi specifici, in funzione della necessità, per chiarire:

a)  il modo o il meccanismo d’azione; e/o

b)  effetti nocivi potenzialmente rilevanti sull’uomo o sugli animali.

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▼B

10.  Destino e comportamento ambientali

10.1.  Destino e comportamento nell’acqua e nei sedimenti

10.1.1.  Degradazione, studi iniziali

Se la valutazione effettuata rivela la necessità di approfondire l’esame della degradazione della sostanza e dei suoi prodotti di degradazione, o se il principio attivo presenta una degradazione abiotica globale bassa o assente, sono richiesti i test descritti ai punti 10.3.2 e 10.1.3 e, se opportuno, al punto 10.4. La scelta del test appropriato/dei test appropriati dipende dal risultato della valutazione iniziale effettuata.

 

 

10.1.1.1.  Abiotico

 

 

a)  Idrolisi in funzione del pH e identificazione dei prodotti di decomposizione

— L’identificazione dei prodotti di decomposizione è necessaria quando i prodotti di decomposizione sono presenti in qualunque fase di campionamento in quantità ≥ 10 %

 

 

b)  Fotolisi in acqua, compresa l’identificazione dei prodotti di trasformazione

 

 

10.1.1.2.  Biotico

 

 

a)  Biodegradabilità immediata

 

 

b)  Biodegradabilità intrinseca, se opportuno

 

 

10.1.2.  Adsorbimento/desorbimento

 

 

10.1.3.  Tasso e via di degradazione, compresa l’individuazione dei metaboliti e dei prodotti di degradazione

10.1.3.1.  Trattamento delle acque reflue biologiche

 

 

a)  Biodegradazione aerobica

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b)  Biodegradazione anaerobica

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c)  Test di simulazione STP

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10.1.3.2.  Biodegradazione in acqua dolce

 

 

a)  Studio di degradazione aerobica acquatica

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b)  Test di degradazione in acqua/sedimenti

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10.1.3.3.  Biodegradazione in acqua di mare

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10.1.3.4.  Biodegradazione durante lo stoccaggio del letame

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10.1.4.  Adsorbimento e desorbimento nell’acqua (sedimenti acquatici) ed eventuale adsorbimento e desorbimento dei metaboliti e dei prodotti di degradazione

ADS

 

10.1.5.  Studio di campo sull’accumulo nei sedimenti

ADS

 

10.1.6.  Materie inorganiche: informazioni sul destino e il comportamento nell’acqua

ADS

 

10.2.  Destino e comportamento nel suolo

ADS

 

10.2.1.  Studio di laboratorio sul tasso e la via di degradazione, compresa l’individuazione dei processi che intervengono nonché dei metaboliti e dei prodotti di degradazione in un tipo di suolo (tranne in caso di via dipendente dal pH) in condizioni appropriate. Studi di laboratorio sul tasso di degradazione in tre ulteriori tipi di suolo

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10.2.2.  Studi di campo, due tipi di suolo

ADS

 

10.2.3.  Studi sull’accumulo nel suolo

ADS

 

10.2.4.  Adsorbimento e desorbimento in almeno tre tipi di suolo e, se del caso, adsorbimento e desorbimento dei metaboliti e dei prodotti di degradazione

ADS

 

10.2.5.  Ulteriori studi sul sorbimento

 

 

10.2.6.  Mobilità in almeno tre tipi di suolo ed eventualmente mobilità dei metaboliti e dei prodotti di degradazione

ADS

 

10.2.6.1.  Studi di lisciviazione su colonna

 

 

10.2.6.2.  Studi al lisimetro

 

 

10.2.6.3.  Studi di lisciviazione in campo

 

 

10.2.7.  Quantità e natura dei residui combinati

Si raccomanda che la determinazione e le caratteristiche dei residui combinati siano affiancati da uno studio di simulazione al suolo.

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10.2.8.  Altri studi di degradazione al suolo

ADS

 

10.2.9.  Materie inorganiche: informazioni sul destino e il comportamento nel suolo

 

 

10.3.  Destino e comportamento nell’aria

10.3.1.  Fotolisi nell’aria (metodo di stima)

Identificazione dei prodotti di trasformazione

 

 

10.3.2.  Destino e comportamento nell’aria, ulteriori studi

ADS

 

10.4.  Studi supplementari sul destino e il comportamento nell’ambiente

ADS

 

10.5.  Definizione di residuo

ADS

 

10.5.1.  Definizione di residuo per la valutazione del rischio

10.5.2.  Definizione di residuo per il monitoraggio

 

 

10.6.  Dati di monitoraggio

ADS

 

10.6.1.  L’identificazione di tutti i prodotti di degradazione (> 10 %) deve essere inclusa negli studi sulla degradazione nel suolo, nell’acqua e nei sedimenti

 

 

11.  MISURE NECESSARIE PER LA TUTELA DELLA SALUTE UMANA, DELLA SALUTE ANIMALE E DELL’AMBIENTE

11.1.  Metodi e precauzioni raccomandati relativi alla manipolazione, all’uso, all’immagazzinamento, al trasporto o in caso di incendio

 

 

11.2.  In caso di incendio, natura dei prodotti di reazione, dei gas di combustione ecc.

 

 

11.3.  Misure di emergenza in caso di incidente

 

 

11.4.  Possibilità di distruzione o decontaminazione a seguito di dispersione in/su:

a)  nell’aria;

b)  nell’acqua, inclusa l’acqua potabile;

c)  nel suolo.

 

 

11.5.  Metodi per il trattamento dei rifiuti del principio attivo per utilizzatori industriali o professionali

 

 

11.6.  Possibilità di riutilizzazione o riciclaggio

 

 

11.7.  Possibilità di neutralizzazione degli effetti

 

 

11.8.  Condizioni per la discarica controllata, comprese le caratteristiche del colatoio in fase di eliminazione

 

 

11.9.  Condizioni per l’incenerimento controllato

 

 

11.10.  Identificazione di sostanze che rientrano nel campo di applicazione dell’elenco I o dell’elenco II dell’allegato della direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (3), dell’allegato I e II della direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (4), dell’allegato I della direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque (5), dell’allegato I, parte B, della direttiva 98/83/CE o degli allegati VIII e X della direttiva 2000/60/CE.

 

 

12.  CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO

12.1.  Specificare le classificazioni ed etichettature esistenti

 

 

12.2.  La classificazione dei pericoli della sostanza risultante dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008

Inoltre, per ciascuna voce, dovrebbero essere fornite le ragioni per cui non è indicata alcuna classificazione per un risultato

 

 

12.2.1.  Classificazione dei pericoli

 

 

12.2.2.  Pittogramma GHS

 

 

12.2.3.  Avvertenza

 

 

12.2.4.  Indicazioni di pericolo

 

 

12.2.5.  Consigli di prudenza, anche in materia di prevenzione, risposta, immagazzinamento e smaltimento

 

 

12.3.  Eventuali limiti di concentrazione specifici, risultanti dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1272/2008

 

 

13.  Riepilogo e valutazione

Si riepilogano e si valutano le informazioni essenziali identificate a partire dai risultati in ciascuna sottosezione (2-12) e si realizza un progetto di valutazione del rischio.

 

 

(1)   

Le informazioni fornite dovrebbero riguardare il principio attivo puro di dichiarata specificazione o il principio attivo così come prodotto, se diverso.

(2)   

Le informazioni fornite dovrebbero riguardare il principio attivo puro di dichiarata specificazione.

(3)   

GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43.

(4)   

GU L 372 del 27.12.2006, pag. 19.

(5)   

GU L 348 del 24.12.2008, pag. 84.

TITOLO 2

MICRORGANISMI

Insieme di informazioni di base (cds) e insieme di informazioni supplementari (ads) per i principi attivi

Le informazioni necessarie per sostenere l’iscrizione di un principio attivo nell’allegato I sono elencate nella tabella riportata di seguito.

Si applicano anche le condizioni per non richiedere un test specifico, enunciate nei metodi di prova appropriati previsti dal regolamento (CE) n. 440/2008 e non ripetute nella colonna 3.

Colonna 1

Informazioni richieste

Colonna 2

Tutti i dati sono CDS salvo se indicati come ADS

►M12  
Colonna 3
Norme specifiche per l’adeguamento rispetto alla colonna 1  ◄

1.  RICHIEDENTE

1.1.  Nome e indirizzo

 

 

1.2.  Referente

 

 

1.3.  Fabbricante (nome, indirizzo e ubicazione dello stabilimento di produzione)

 

 

2.  IDENTITÀ DEL MICRORGANISMO

2.1.  Nome comune del microrganismo (compresi nomi alternativi e sostitutivi)

 

 

2.2.  Nome tassonomico e ceppo

 

 

2.3.  Numero di riferimento della collezione e della coltura, se la coltura è depositata

 

 

▼M12

2.4.  Specificazione dell’ingrediente attivo per uso tecnico

 

 

▼M12

2.4.1.  Tenore del microrganismo attivo e identità e tenore dei metaboliti o delle tossine pertinenti

 

 

2.4.2.  Identità e tenore di impurezze, additivi, microrganismi contaminanti

 

 

2.4.3.  Profilo analitico dei lotti

 

 

▼M12

2.5.  Metodo di produzione e controllo della qualità

 

 

▼M12 —————

▼B

3.  PROPRIETÀ BIOLOGICHE DEL MICRORGANISMO

3.1.  Informazioni generali sul microrganismo

3.1.1.  Antecedenti

 

 

3.1.2.  Usi storici

 

 

3.1.3.  Origine, presenza in natura e distribuzione geografica

 

 

3.2.  Stadi di sviluppo/ciclo di vita del microrganismo

 

 

3.3.  Rapporti con agenti patogeni noti per le piante, gli animali o per l’uomo

 

 

3.4.  Stabilità genetica e fattori che la influenzano

 

 

▼M12

3.5.  Informazioni sulla produzione dei metaboliti e delle tossine pertinenti

 

 

▼B

3.6.  Produzione e resistenza agli antibiotici e altri agenti antimicrobici

 

 

3.7.  Resistenza ai fattori ambientali

 

 

3.8.  Altre informazioni sul microrganismo

 

 

4.  METODI DI RILEVAMENTO E IDENTIFICAZIONE

▼M12

4.1.  Metodi, procedimenti e criteri per stabilire la presenza e l’identità del microrganismo

 

 

4.2.  Metodi analitici per l’analisi del microrganismo così come prodotto

 

 

▼M12

4.3.  Metodi utilizzati a fini di monitoraggio per determinare e quantificare i residui (vitali o non vitali)

 

 

▼B

5.  EFFICACIA CONTRO L’ORGANISMO BERSAGLIO

5.1.  Funzione e modalità di controllo, ad esempio attrazione, uccisione, inibizione

 

 

5.2.  Infettività, capacità di diffusione e di colonizzazione

 

 

5.3.  Organismo o organismi rappresentativi controllati e prodotti, organismi o oggetti da proteggere

 

 

5.4.  Effetti sull’organismo/sugli organismi bersaglio rappresentativi

Effetti su materiali, sostanze e prodotti

 

 

5.5.  Probabile concentrazione alla quale sarà usato il microrganismo

 

 

5.6.  Modalità di azione (compresa velocità di azione)

 

 

5.7.  Dati relativi all’efficacia

 

 

5.8.  Eventuali limitazioni all’efficacia conosciute

5.8.1.  Informazioni sullo sviluppo o sull’eventuale sviluppo di resistenza dell’organismo/degli organismi bersaglio e strategie adeguate di gestione

 

 

5.8.2.  Osservazioni sugli effetti collaterali indesiderabili o non voluti

 

 

5.8.3.  Gamma di specificità dell’ospite ed effetti su specie diverse dall’organismo bersaglio

 

 

5.9.  Metodi per prevenire la perdita di virulenza del ceppo madre del microrganismo

 

 

6.  USI ED ESPOSIZIONE PREVISTI

6.1.  Campo di applicazione previsto

 

 

6.2.  Tipo (tipi) di prodotto

 

 

6.3.  Descrizione dettagliata del tipo (dei tipi) di uso

 

 

6.4.  Categoria di utilizzatori per i quali il microrganismo dovrebbe essere elencato nell’allegato I

 

 

6.5.  Dati relativi all’esposizione conformemente all’allegato I, sezione 5, del regolamento (CE) No 1907/2006

6.5.1.  Informazioni sull’esposizione umana connessa agli usi e allo smaltimento previsti del principio attivo

 

 

6.5.2.  Informazioni sull’esposizione ambientale connessa agli usi e allo smaltimento previsti del principio attivo

 

 

6.5.3.  Informazioni sull’esposizione degli animali da produzione alimentare e degli alimenti e mangimi connessa agli usi previsti del principio attivo

 

 

7.  EFFETTO SULLA SALUTE UMANA E ANIMALE

 

I requisiti in materia d’informazione della presente sezione possono essere adeguati, se del caso, conformemente a quanto specificato nel titolo 1 del presente allegato.

7.1.  Informazioni di base

7.1.1.  Dati medici

 

 

7.1.2.  Controlli medici sul personale dello stabilimento di produzione

 

 

7.1.3.  Osservazioni su sensibilizzazione/allergenicità

 

 

7.1.4.  Osservazione diretta, ad esempio casi clinici

Qualsiasi patogenicità e infettività per l’uomo e altri mammiferi in condizioni di immunodepressione

 

 

7.2.  Studi di base

7.2.1.  Sensibilizzazione

 

 

7.2.2.  Tossicità acuta, patogenicità e infettività

7.2.2.1.  Tossicità orale acuta, patogenicità e infettività

 

 

7.2.2.2.  Tossicità polmonare acuta, patogenicità e infettività

ADS

 

7.2.2.3.  Dose singola intraperitoneale/sottocutanea

ADS

 

7.2.3.  Prove di genotossicità in vitro

 

 

7.2.4.  Coltura cellulare

 

 

7.2.5.  Dati sulla tossicità e la patogenicità a breve termine

ADS

 

7.2.5.1.  Effetti sulla salute conseguenti a esposizioni ripetute per via inalatoria

ADS

 

7.2.6.  Trattamento proposto: pronto soccorso, terapia medica

 

 

7.3.  Studi specifici su tossicità, patogenicità e infettività

ADS

 

7.4.  Genotossicità — Studi in vivo su cellule somatiche

ADS

 

7.5.  Genotossicità — Studi in vivo su cellule germinali

ADS

 

7.6.  Sintesi della tossicità, patogenicità e infettività nei mammiferi e valutazione complessiva

 

 

7.7.  Residui in o su articoli, alimenti e mangimi trattati

ADS

 

7.7.1.  Persistenza e probabilità di moltiplicazione su o in articoli, alimenti o mangimi trattati

ADS

 

7.7.2.  Altre informazioni richieste

ADS

 

7.7.2.1.  Residui non vitali

ADS

 

7.7.2.2.  Residui vitali

ADS

 

7.8.  Sintesi e valutazione dei residui in o su articoli, alimenti e mangimi trattati

ADS

 

8.  EFFETTI SU ORGANISMI NON BERSAGLIO

 

Le prescrizioni in materia d’informazione della presente sezione possono essere adeguate, se del caso, in conformità a quanto specificato nel titolo 1 del presente allegato.

8.1.  Effetti sugli organismi acquatici

8.1.1.  Effetti sui pesci

 

 

8.1.2.  Effetti sugli invertebrati di acqua dolce

 

 

8.1.3.  Effetti sulla crescita delle alghe

 

 

8.1.4.  Effetti sui vegetali diversi dalle alghe

ADS

 

8.2.  Effetti sui lombrichi

 

 

8.3.  Effetti sui microrganismi del suolo

 

 

8.4.  Effetti sugli uccelli

 

 

8.5.  Effetti sulle api

 

 

8.6.  Effetti su artropodi diversi dalle api

 

 

8.7.  Ulteriori studi

ADS

 

8.7.1.  Piante terrestri

ADS

 

8.7.2.  Mammiferi

ADS

 

8.7.3.  Altre specie e processi pertinenti

ADS

 

8.8.  Sintesi e valutazione degli effetti su organismi non bersaglio

 

 

9.  DESTINO E COMPORTAMENTO AMBIENTALI

9.1.  Persistenza e moltiplicazione

9.1.1.  Suolo

 

 

9.1.2.  Acqua

 

 

9.1.3.  Aria

 

 

9.1.4.  Mobilità

 

 

9.1.5.  Sintesi e valutazione del destino e del comportamento nell’ambiente

 

 

10.  MISURE NECESSARIE PER LA TUTELA DELL’UOMO, DEGLI ANIMALI E DELL’AMBIENTE

10.1.  Metodi e precauzioni raccomandati per la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o in caso di incendio

 

 

10.2.  Misure di emergenza in caso di incidente

 

 

10.3.  Metodi di distruzione o di decontaminazione

 

 

10.4.  Metodi per il trattamento dei rifiuti

 

 

10.5.  Piano di monitoraggio da utilizzare per il microrganismo attivo comprendente la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto e l’utilizzo

 

 

11.  Classificazione, etichettatura e imballaggio del microrganismo

11.1.  Pertinente gruppo di rischio specificato all’articolo 2 della direttiva 2000/54/CE

 

 

12.  RIEPILOGO E VALUTAZIONE Si riepilogano e si valutano le informazioni essenziali identificate a partire dai risultati in ciascuna sottosezione (2-12) e si realizza un progetto di valutazione del rischio.

 

 

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