Article 3 / Definizioni
Ai fini della presente direttiva si intende per:
«rifiuto» qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o l’obbligo di disfarsi;
«rifiuto pericoloso» rifiuto che presenta una o più caratteristiche pericolose di cui all’allegato III;
«rifiuto non pericoloso», rifiuto non contemplato dal punto 2;
«rifiuti urbani»:
rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti e che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici;
I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione.
Tale definizione non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati;
«rifiuti da costruzione e demolizione», rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;
«oli usati» qualsiasi olio industriale o lubrificante, minerale o sintetico, divenuto improprio all’uso cui era inizialmente destinato, quali gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli lubrificanti e gli oli per turbine e comandi idraulici;
«rifiuti organici», rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, uffici, ristoranti, attività all’ingrosso, mense, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti equiparabili prodotti dagli impianti dell’industria alimentare;
«rifiuti alimentari», tutti gli alimenti secondo la definizione di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) che sono diventati rifiuti;
«produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater», qualsiasi fabbricante, importatore o distributore o altra persona fisica o giuridica che, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata, anche mediante contratti a distanza ai sensi dell’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ):
è stabilito in uno Stato membro e fabbrica prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater con il proprio nome o marchio di fabbrica, oppure li fa progettare o fabbricare e li immette per la prima volta con il proprio nome o marchio di fabbrica nel territorio di quello Stato membro;
è stabilito in uno Stato membro e rivende sul territorio di detto Stato membro, con il proprio nome o marchio di fabbrica, i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, fabbricati da altri operatori economici, sui quali non compaiono il nome, la marca o il marchio di fabbrica di tali altri operatori economici;
è stabilito in uno Stato membro e fornisce per la prima volta nel territorio di detto Stato membro a titolo professionale prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo; oppure
vende prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater mediante contratti a distanza direttamente agli utilizzatori finali, che siano o meno nuclei domestici, in uno Stato membro, ed è stabilito in un altro Stato membro o in un paese terzo.
La nozione di «produttore di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater» non comprende fabbricanti, importatori, distributori o altre persone fisiche o giuridiche che immettono sul mercato prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater usati e ritenuti idonei al riutilizzo, né prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater derivati da tali prodotti usati o da tali rifiuti o da loro parti, né sarti imprenditori che confezionano prodotti personalizzati;
«messa a disposizione sul mercato», la fornitura di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater per la distribuzione o l’uso nel mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
«organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore», la persona giuridica che organizza finanziariamente, o finanziariamente ed operativamente, l’adempimento degli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori;
«piattaforma online», la piattaforma online quale definita all’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
«fornitore di servizi di logistica», il fornitore di servizi di logistica quale definito all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
«consumatore»: qualsiasi persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;
«utilizzatore finale», l’utilizzatore finale quale definito all’articolo 3, punto 21), del regolamento (UE) 2019/1020;
«soggetto dell’economia sociale», il soggetto di diritto privato che fornisce beni o servizi e opera conformemente ai seguenti principi:
il primato delle persone, nonché del fine sociale o ambientale, rispetto al profitto;
il reinvestimento della totalità o della maggior parte degli utili e delle eccedenze per perseguire le proprie finalità sociali o ambientali e svolgere attività nell’interesse dei loro membri, dei loro utenti o della società in generale; e
la governance democratica o partecipativa;
«prodotto di consumo invenduto», il prodotto di consumo invenduto quale definito all’articolo 2, punto 37), del regolamento (UE) 2024/1781 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 );
«produttore di rifiuti» la persona la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale di rifiuti) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
«detentore di rifiuti» il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
«commerciante» qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
«intermediario» qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di altri, compresi gli intermediari che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
«gestione dei rifiuti», la raccolta, il trasporto, il recupero (compresa la cernita), e lo smaltimento dei rifiuti, compresi la supervisione di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento nonché le operazioni effettuate in qualità di commercianti o intermediari;
«raccolta» il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
«raccolta differenziata»: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo e alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
«prevenzione» misure, prese prima che una sostanza, un materiale o un prodotto sia diventato un rifiuto, che riducono:
la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l’estensione del loro ciclo di vita;
gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull’ambiente e la salute umana; oppure
il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
«riutilizzo» qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
«trattamento» operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
«recupero» qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all’interno dell’impianto o nell’economia in generale. L’allegato II riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
«recupero di materia», qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l’altro, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento;
«preparazione per il riutilizzo» le operazioni di recupero che consistono nel controllo, nella pulizia e nella riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
«riciclaggio» qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i materiali di rifiuto sono ritrattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il ritrattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
«riempimento», qualsiasi operazione di recupero in cui rifiuti idonei non pericolosi sono utilizzati a fini di ripristino in aree escavate o per scopi ingegneristici nei rimodellamenti morfologici. I rifiuti usati per il riempimento devono sostituire i materiali che non sono rifiuti, essere idonei ai fini summenzionati ed essere limitati alla quantità strettamente necessaria a perseguire tali fini;
«rigenerazione di oli usati» qualsiasi operazione di riciclaggio che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati, che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, dei prodotti di ossidazione e degli additivi contenuti in tali oli;
«smaltimento» qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l’operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L’allegato I riporta un elenco non esaustivo di operazioni di smaltimento;
«migliori tecniche disponibili» le migliori tecniche disponibili quali definite all’articolo 2, paragrafo 11 della direttiva 96/61/CE;
«regime di responsabilità estesa del produttore», una serie di misure adottate dagli Stati membri volte ad assicurare che ai produttori di prodotti spetti la responsabilità finanziaria o la responsabilità finanziaria e organizzativa della gestione della fase del ciclo di vita in cui il prodotto diventa un rifiuto.