Article 11 / Preparazione per il riutilizzo e riciclaggio
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine, ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 2 e 3, istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti.
Fatto salvo l’articolo 10, paragrafi 2 e 3, gli Stati membri istituiscono la raccolta differenziata almeno per la carta, il metallo, la plastica e il vetro e, entro il 1o gennaio 2025, per i tessili.
Al fine di rispettare le finalità del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché sia in funzione l’infrastruttura necessaria per la raccolta differenziata dei rifiuti, compresa una copertura materiale e territoriale sufficiente dei punti di raccolta differenziata a norma dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera c ter).
Gli Stati membri adottano misure intese a promuovere la demolizione selettiva onde consentire la rimozione e il trattamento sicuro delle sostanze pericolose e facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualità tramite la rimozione selettiva dei materiali, nonché garantire l’istituzione di sistemi di cernita dei rifiuti da costruzione e demolizione almeno per legno„ frazioni minerali (cemento, mattoni, piastrelle e ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso.
Al fine di rispettare le finalità della presente direttiva e avanzare verso un’economia circolare europea con un alto livello di efficienza delle risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:
entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente almeno al 50 % in termini di peso;
entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso;
entro il 2025, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 55 % in peso;
entro il 2030, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 60 % in peso;
entro il 2035, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati almeno al 65 % in peso.
Uno Stato membro può rinviare i termini per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e) fino a un massimo di cinque anni, a condizione che detto Stato membro:
abbia preparato per il riutilizzo e riciclato meno del 20 % o collocato in discarica oltre il 60 % dei propri rifiuti urbani prodotti nel 2013, come comunicato nell’ambito del questionario comune dell’OCSE e di Eurostat; e
al più tardi 24 mesi prima della scadenza dei termini di cui di cui al paragrafo 2, lettera c), d) o e), comunichi alla Commissione l’intenzione di rinviare il rispettivo termine e presenti un piano di attuazione in conformità dell’allegato IV ter.
Se è rinviato il conseguimento degli obiettivi in conformità del paragrafo 3, lo Stato membro interessato adotta le necessarie misure per aumentare i rifiuti urbani preparati per il riutilizzo e riciclati portandoli:
almeno al 50 % entro il 2025, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera c);
almeno al 55 % entro il 2030, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera d);
almeno al 60 % entro il 2035, in caso di rinvio del termine per il conseguimento dell’obiettivo di cui al paragrafo 2, lettera e).
La Commissione valuta la tecnologia di co-trattamento che consenta l’integrazione di minerali nel processo di co-incenerimento dei rifiuti urbani. Qualora possa essere reperita una metodologia affidabile, nell’ambito di tale riesame, la Commissione prende in considerazione la possibilità di conteggiare tali minerali ai fini degli obiettivi di riciclaggio.