Article 22d / Gestione dei tessili di scarto
Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell’allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri invenduti e scartati elencati nell’allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio da fibra a fibra, ove il progresso tecnologico lo consenta. Detta separazione è effettuata in modo efficiente in termini di costi, al fine di massimizzare il recupero delle risorse e i benefici ambientali.
Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di cernita dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, ottemperino agli obblighi seguenti:
l’operazione di cernita è finalizzata a ottenere prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo, dando priorità alla cernita locale, se del caso, e al riutilizzo locale;
le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri a un livello adeguato di granularità, consentendo una cernita articolo per articolo che separa le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo applicando criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente;
i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per la rifabbricazione e il riciclaggio, compreso, se il progresso tecnologico lo consente, il riciclaggio da fibra a fibra, al fine di dare priorità alla rifabbricazione piuttosto che al riciclaggio;
i risultati delle operazioni di cernita e delle successive operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 6.
Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni organizzate su base professionale di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo siano conformi agli obblighi minimi di conservazione della documentazione di cui al paragrafo 9 e siano accompagnate almeno dalle informazioni seguenti:
una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri in cui si dichiara che sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo;
la prova di una precedente operazione di cernita o di una precedente valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo effettuata in conformità del presente articolo e, se disponibili, dei criteri adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo;
una dichiarazione rilasciata dalla persona fisica o giuridica in possesso dei prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che organizza, a titolo professionale, il trasporto di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo, attestante che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.
Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico, mantenendo in tal modo l’integrità e la qualità dei prodotti tessili destinati al riutilizzo durante l’intero processo di trasporto.
Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo rispettino i seguenti obblighi minimi di conservazione della documentazione:
il registro delle operazioni di cernita, valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull’imballaggio;
il registro contiene le informazioni seguenti:
una descrizione dell’articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo, quali tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale e qualsiasi altra caratteristica pertinente che contribuisca a un riutilizzo efficiente;
il nome e l’indirizzo dell’impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo.