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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 22d / Gestione dei tessili di scarto

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, così come le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto, nonché i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione al fine di prevenire danni e contaminazioni incrociate dei prodotti tessili usati e di scarto raccolti. I prodotti tessili usati e di scarto sono sottoposti a un controllo professionale presso il punto di raccolta differenziata o l’impianto di cernita per identificare e rimuovere gli articoli o i materiali o le sostanze non correttamente conferiti che costituiscono potenziali fonti di contaminazione.
2.  
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche in conformità dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano considerati rifiuti al momento della raccolta.

Per quanto riguarda i tessili diversi dai prodotti elencati nell’allegato IV quater, nonché i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri invenduti e scartati elencati nell’allegato IV quater, gli Stati membri provvedono affinché le diverse frazioni di materiali tessili e di prodotti tessili siano tenute separate nel punto di produzione dei rifiuti, qualora tale separazione faciliti il riutilizzo, la preparazione per il riutilizzo, o il riciclaggio successivi, compreso il riciclaggio da fibra a fibra, ove il progresso tecnologico lo consenta. Detta separazione è effettuata in modo efficiente in termini di costi, al fine di massimizzare il recupero delle risorse e i benefici ambientali.

3.  
In deroga al paragrafo 2, non sono considerati rifiuti al momento della raccolta i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati che sono consegnati direttamente dagli utilizzatori finali e sono ritenuti idonei al riutilizzo in base a una valutazione professionale diretta presso il punto di raccolta da parte dell’operatore del riutilizzo o dei soggetti dell’economia sociale.
4.  
Gli Stati membri provvedono affinché i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, siano sottoposti a operazioni di cernita per garantirne il trattamento in conformità della gerarchia dei rifiuti.
5.  

Gli Stati membri provvedono affinché le operazioni di cernita dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti separatamente, anche a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, ottemperino agli obblighi seguenti:

a) 

l’operazione di cernita è finalizzata a ottenere prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri per il riutilizzo e per la preparazione per il riutilizzo, dando priorità alla cernita locale, se del caso, e al riutilizzo locale;

b) 

le operazioni di cernita per il riutilizzo selezionano i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri a un livello adeguato di granularità, consentendo una cernita articolo per articolo che separa le frazioni idonee al riutilizzo diretto da quelle che devono essere sottoposte a ulteriori operazioni di preparazione per il riutilizzo, e li destinano a uno specifico mercato del riutilizzo applicando criteri di cernita aggiornati pertinenti per il mercato ricevente;

c) 

i prodotti giudicati non idonei al riutilizzo sono selezionati per la rifabbricazione e il riciclaggio, compreso, se il progresso tecnologico lo consente, il riciclaggio da fibra a fibra, al fine di dare priorità alla rifabbricazione piuttosto che al riciclaggio;

d) 

i risultati delle operazioni di cernita e delle successive operazioni di recupero finalizzate al riutilizzo soddisfano i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 6.

6.  
Entro il 1o gennaio 2026, e successivamente ogni cinque anni, gli Stati membri effettuano un’indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti per determinare la percentuale di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, se del caso, conformemente ai codici NC di cui all’allegato IV quater. Gli Stati membri provvedono affinché, sulla base delle informazioni ottenute, le autorità competenti possano chiedere alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di adottare misure correttive per ampliare la loro rete di punti di raccolta e condurre campagne di informazione a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 14 e 15. Gli Stati membri provvedono affinché i risultati di tali indagini siano disponibili al pubblico.
7.  
Gli Stati membri provvedono affinché, al fine di distinguere tra prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che si sospetta costituiscano prodotti di scarto possano essere ispezionate dalle autorità competenti degli Stati membri per verificare il rispetto degli obblighi minimi di cui ai paragrafi 8 e 9 per le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo e controllati di conseguenza.
8.  

Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni organizzate su base professionale di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo siano conformi agli obblighi minimi di conservazione della documentazione di cui al paragrafo 9 e siano accompagnate almeno dalle informazioni seguenti:

a) 

una copia della fattura e del contratto relativi alla vendita o al trasferimento di proprietà dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri in cui si dichiara che sono destinati al riutilizzo diretto e che sono idonei a tale scopo;

b) 

la prova di una precedente operazione di cernita o di una precedente valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo effettuata in conformità del presente articolo e, se disponibili, dei criteri adottati a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, sotto forma di una copia dei registri di ogni balla della partita e di un protocollo contenente tutte le informazioni di registrazione di cui al paragrafo 9 del presente articolo;

c) 

una dichiarazione rilasciata dalla persona fisica o giuridica in possesso dei prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che organizza, a titolo professionale, il trasporto di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo, attestante che nessuno dei materiali contenuti nella spedizione è un rifiuto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1.

Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di cui al primo comma del presente paragrafo siano adeguatamente protette contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio opportuno e un adeguato accatastamento del carico, mantenendo in tal modo l’integrità e la qualità dei prodotti tessili destinati al riutilizzo durante l’intero processo di trasporto.

9.  

Gli Stati membri provvedono affinché le spedizioni di prodotti usati tessili, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo rispettino i seguenti obblighi minimi di conservazione della documentazione:

a) 

il registro delle operazioni di cernita, valutazione professionale diretta di idoneità al riutilizzo o preparazione per il riutilizzo è apposto in modo sicuro ma non permanente sull’imballaggio;

b) 

il registro contiene le informazioni seguenti:

i) 

una descrizione dell’articolo o degli articoli presenti nella balla che riporti il livello di cernita più dettagliato cui i prodotti tessili sono stati sottoposti durante le operazioni di cernita o preparazione per il riutilizzo, quali tipo di indumenti, taglia, colore, genere, composizione del materiale e qualsiasi altra caratteristica pertinente che contribuisca a un riutilizzo efficiente;

ii) 

il nome e l’indirizzo dell’impresa responsabile della cernita finale o della preparazione per il riutilizzo.

10.  
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora le autorità competenti o le autorità coinvolte nelle ispezioni accertino che una spedizione prevista di prodotti tessili usati, affini ai tessili e calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo è sospettata di consistere in prodotti di scarto, i costi delle analisi, delle ispezioni e del magazzinaggio appropriati dei prodotti usati tessili, affini ai tessili o calzaturieri ritenuti idonei al riutilizzo che si sospetta costituiscano prodotti di scarto possano essere imputati ai produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, a terzi che agiscono per loro conto o ad altre persone che organizzano la spedizione.

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