Article 22 / Rifiuti organici
Gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici.
Gli Stati membri adottano a norma degli articoli 4 e 13, misure volte a:
incoraggiare il riciclaggio, ivi compreso il compostaggio e la digestione, dei rifiuti organici, in modo da rispettare un livello elevato di protezione dell’ambiente e che dia luogo a un output che soddisfi pertinenti standard di elevata qualità;
incoraggiare il compostaggio domestico; e
promuovere l’utilizzo dei materiali ottenuti dai rifiuti organici.