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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 22b / Registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri

1.  
Gli Stati membri istituiscono un registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater («registro dei produttori») al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, dell’articolo 22 bis e dell’articolo 22 quater, paragrafo 1.

La Commissione istituisce un sito web contenente i link a tutti i registri nazionali dei produttori per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione del link ai rispettivi registri nazionali dei produttori entro 30 giorni dall’istituzione dei registri. Le informazioni relative a ciascun registro dei produttori, oltre a essere facilmente accessibili, disponibili al pubblico e gratuite, sono presentate in un formato leggibile meccanicamente, classificabile e consultabile, e rispettano gli standard aperti per l’uso da parte di terzi. La comunicazione di informazioni a norma del presente paragrafo non pregiudica il mantenimento della riservatezza commerciale e industriale delle informazioni sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.

2.  
Gli Stati membri rendono obbligatoria l’iscrizione dei produttori nel registro. A tal fine, gli Stati membri impongono ai produttori di presentare una domanda di registrazione in ciascuno Stato membro in cui mettono a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater.
3.  
Gli Stati membri consentono ai produttori di mettere a disposizione sul mercato per la prima volta prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater solo se essi o, in caso di autorizzazione, i loro rappresentanti autorizzati per la responsabilità estesa del produttore sono registrati nello Stato membro in questione.
4.  

La domanda di registrazione contiene gli elementi di informazione seguenti:

a) 

il nome, il marchio di fabbrica e le marche, se disponibili, con cui il produttore opera nello Stato membro interessato e l’indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito Internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico;

b) 

il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell’Unione o nazionale;

c) 

i codici NC dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta;

d) 

il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, l’eventuale numero di telefono, il sito Internet, l’indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il codice fiscale dell’Unione o nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato;

e) 

una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

5.  
Gli Stati membri provvedono affinché gli obblighi di cui al presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore mediante mandato scritto.

Se un produttore ha designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, quest’ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.

6.  

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:

a) 

riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web dell’autorità competente;

b) 

autorizzi le registrazioni e fornisca un numero di registrazione entro al massimo 12 settimane dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4;

c) 

possa stabilire modalità dettagliate relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali oltre a quelle di cui al paragrafo 4;

d) 

possa esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.

7.  
L’autorità competente può rifiutare o revocare la registrazione del produttore qualora le informazioni di cui al paragrafo 4 e le relative prove documentali non siano fornite o siano insufficienti oppure se il produttore non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 4, lettera d).
8.  
Gli Stati membri impongono al produttore o, se del caso, al rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, di notificare senza indebito ritardo all’autorità competente qualsiasi modifica delle informazioni contenute nella registrazione a norma del paragrafo 4, lettera d), e qualsiasi cessazione definitiva relativa alla messa a disposizione sul mercato per la prima volta dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri oggetto della registrazione. Il produttore che ha cessato di esistere è escluso dal registro dei produttori.
9.  
Qualora le informazioni contenute nel registro dei produttori non siano accessibili al pubblico, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online che consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori e fornitori di servizi di logistica che concludono contratti per qualsiasi dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020 con produttori che offrono agli utilizzatori finali prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, abbiano accesso gratuito al registro dei produttori.
10.  
Entro il 17 aprile 2027 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato armonizzato per l’iscrizione nel registro dei produttori sulla base degli obblighi di informazione di cui al paragrafo 4. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

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