Article 22b / Registro dei produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri
La Commissione istituisce un sito web contenente i link a tutti i registri nazionali dei produttori per agevolare la registrazione dei produttori in tutti gli Stati membri. Gli Stati membri informano la Commissione del link ai rispettivi registri nazionali dei produttori entro 30 giorni dall’istituzione dei registri. Le informazioni relative a ciascun registro dei produttori, oltre a essere facilmente accessibili, disponibili al pubblico e gratuite, sono presentate in un formato leggibile meccanicamente, classificabile e consultabile, e rispettano gli standard aperti per l’uso da parte di terzi. La comunicazione di informazioni a norma del presente paragrafo non pregiudica il mantenimento della riservatezza commerciale e industriale delle informazioni sensibili in conformità del pertinente diritto dell’Unione e nazionale.
La domanda di registrazione contiene gli elementi di informazione seguenti:
il nome, il marchio di fabbrica e le marche, se disponibili, con cui il produttore opera nello Stato membro interessato e l’indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito Internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico;
il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell’Unione o nazionale;
i codici NC dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta;
il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, l’eventuale numero di telefono, il sito Internet, l’indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il codice fiscale dell’Unione o nazionale dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato;
una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, attestante che le informazioni fornite sono veritiere.
Se un produttore ha designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, quest’ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.
Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità competente:
riceva, mediante un sistema di elaborazione elettronica dei dati, domande di registrazione dei produttori di cui al paragrafo 2, i cui dettagli sono resi disponibili sul sito web dell’autorità competente;
autorizzi le registrazioni e fornisca un numero di registrazione entro al massimo 12 settimane dalla data in cui sono fornite le informazioni di cui al paragrafo 4;
possa stabilire modalità dettagliate relative alle prescrizioni e al processo di registrazione senza aggiungere prescrizioni sostanziali oltre a quelle di cui al paragrafo 4;
possa esigere dai produttori il pagamento di tariffe proporzionate e basate sui costi per il trattamento delle domande di cui al paragrafo 2.