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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 22c / Organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater incarichino un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore di adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui all’articolo 22 bis.
2.  
Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore che intendono adempiere gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori a norma dell’articolo 8 bis, paragrafo 3, degli articoli 22 bis, 22 ter e 22 quinquies e del presente articolo di ottenere un’autorizzazione da parte di un’autorità competente.
3.  
Gli Stati membri stabiliscono criteri relativi alle qualifiche che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore devono avere per essere incaricate di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore. In particolare, gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di dimostrare l’esperienza necessaria nella gestione dei rifiuti e nella sostenibilità.
4.  
Gli Stati membri possono derogare all’obbligo di cui al paragrafo 3, a condizione che entro il 16 ottobre 2025 abbiano già stabilito criteri che garantiscano che un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore possa essere incaricata dell’adempimento per conto dei produttori degli obblighi di responsabilità estesa del produttore solo se essa dimostra di avere esperienza nel settore della gestione dei rifiuti e se detti criteri garantiscono che l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore gestirà i rifiuti in modo sostenibile e limiterà l’impatto della gestione dei rifiuti sull’ambiente.
5.  

Fatto salvo l’articolo 8 bis, paragrafo 4, gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire che i contributi finanziari che ricevono dai produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater:

a) 

si basino sul peso e, se del caso, sulla quantità dei prodotti interessati e, per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, siano modulati sulla base dei requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma del regolamento (UE) 2024/1781 più adeguati per la prevenzione dei rifiuti generati da prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri e per il loro trattamento in linea con la gerarchia dei rifiuti, e delle corrispondenti metodologie di misurazione per i criteri adottati a norma di detto regolamento, o sulla base di altre normative dell’Unione che stabiliscono criteri di sostenibilità e metodi di misurazione armonizzati per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri e che garantiscono il miglioramento della sostenibilità ambientale e della circolarità di detti prodotti;

b) 

tengano conto dei ricavi delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore derivanti dal riutilizzo, dalla preparazione per il riutilizzo o dal valore delle materie prime secondarie provenienti da rifiuti tessili riciclati;

c) 

garantiscano un trattamento equo dei produttori indipendentemente dalla loro origine o dimensione, senza imporre oneri sproporzionati a quelli, comprese le piccole e medie imprese, che producono quantità modeste di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater.

6.  
Laddove sia opportuno affrontare pratiche di moda rapida e ultrarapida e la relativa sovrapproduzione di rifiuti generati da prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, gli Stati membri possono imporre alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di modulare il contributo finanziario in funzione delle pratiche dei produttori relative ai prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, sulla base del ciclo di vita dei prodotti derivante da tali pratiche, della durata di vita utile di detti prodotti dopo il primo utilizzatore e del contributo alla chiusura del ciclo di detti prodotti, convertendo i rifiuti tessili in materie prime per nuove catene di produzione.
7.  
Ove necessario per evitare distorsioni del mercato interno e garantire la coerenza con i requisiti di progettazione ecocompatibile adottati a norma dell’articolo 4, in combinato disposto con l’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1781 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono i criteri di modulazione delle tariffe per l’applicazione del paragrafo 5, lettera a), e del paragrafo 6 del presente articolo. Tali atti di esecuzione, che non riguardano la determinazione precisa del livello dei contributi, sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.
8.  

Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore istituiscano un sistema di raccolta differenziata per i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, indipendentemente dalla loro natura, composizione materiale, condizione, nome, marca, marchio di fabbrica o origine, nel territorio di uno Stato membro in cui mettono tali prodotti a disposizione sul mercato per la prima volta. Il sistema di raccolta differenziata:

a) 

offre ai soggetti di cui al paragrafo 9, lettera a), la raccolta di tali prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, e prevede le modalità pratiche necessarie per la raccolta e il trasporto dei medesimi prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, compresa la fornitura gratuita di contenitori adeguati per la raccolta e il trasporto ai punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore;

b) 

garantisce la raccolta gratuita di detti prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti attraverso i punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, con una frequenza adattata in base all’area di copertura e al volume dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri abitualmente raccolti attraverso tali punti di raccolta;

c) 

garantisce la raccolta gratuita dei rifiuti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, prodotti dai soggetti dell’economia sociale e da altri soggetti raccolti attraverso i punti di raccolta che fanno parte del sistema di raccolta delle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore, in modo coordinato tra l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore e i soggetti dell’economia sociale e tali altri soggetti.

Qualsiasi forma di coordinamento tra le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore rimane soggetta al diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

9.  

Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di raccolta di cui al paragrafo 8:

a) 

consista in punti di raccolta istituiti per loro conto dalle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore e dai gestori di rifiuti in collaborazione con uno o più dei seguenti soggetti: soggetti dell’economia sociale, rivenditori al dettaglio, autorità pubbliche o terzi che effettuano, per conto di tali autorità, la raccolta di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater e altri gestori di punti di raccolta volontari;

b) 

copra l’intero territorio dello Stato membro tenendo conto dell’entità e della densità della popolazione, del volume previsto di prodotti, usati e di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, elencati nell’allegato IV quater, dell’accessibilità e della vicinanza degli utilizzatori finali, senza limitarsi alle zone in cui la raccolta e la successiva gestione di tali prodotti sono redditizie;

c) 

realizzi un aumento costante e tecnicamente fattibile nella raccolta differenziata nonché una riduzione corrispondente nella raccolta di rifiuti urbani indifferenziati di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, in base alle buone pratiche disponibili.

10.  
Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore non possano rifiutare la partecipazione delle autorità pubbliche locali, dei soggetti dell’economia sociale o di altri operatori del riutilizzo al sistema di raccolta differenziata istituito a norma del paragrafo 8.
11.  
Fatti salvi il paragrafo 8, lettere a) e b), e il paragrafo 9, lettera a), gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale possano mantenere e gestire i propri punti di raccolta differenziata e ricevano un trattamento paritario o preferenziale nell’ubicazione dei punti di raccolta differenziata. Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale che fanno parte del sistema di raccolta a norma del paragrafo 9, lettera a), non siano tenuti a consegnare all’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri raccolti elencati nell’allegato IV quater.
12.  

Gli Stati membri provvedono affinché i soggetti dell’economia sociale che gestiscono i propri punti di raccolta differenziata conformemente al paragrafo 11 presentino almeno una volta all’anno all’autorità competente informazioni sulla quantità in peso dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri oggetto di raccolta differenziata elencati nell’allegato IV quater, specificando:

a) 

la quantità in peso ritenuta idonea al riutilizzo, indicando, ove possibile, la quantità in peso esportata;

b) 

la quantità in peso destinata alla preparazione per il riutilizzo e al riciclaggio, se del caso specificando separatamente il riciclaggio da fibra a fibra, indicando, ove possibile, la quantità in peso esportata; e

c) 

la quantità in peso destinata ad altri tipi di recupero o smaltimento.

13.  
In deroga al paragrafo 12, gli Stati membri possono esentare, del tutto o in parte, i soggetti dell’economia sociale dall’obbligo di presentare le informazioni di cui al paragrafo 12, qualora l’adempimento di tali obblighi di comunicazione comporti un onere amministrativo sproporzionato per detti soggetti.
14.  

Gli Stati membri provvedono affinché, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 2, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore mettano a disposizione degli utilizzatori finali le seguenti informazioni relative al consumo sostenibile, comprese le opzioni di seconda mano, al riutilizzo e alla gestione del fine vita di tessili e calzature e riguardanti i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che i produttori mettono a disposizione sul mercato per la prima volta:

a) 

il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire alla prevenzione dei rifiuti, comprese le migliori pratiche, in particolare la promozione di modelli di consumo sostenibili e di una buona cura dei prodotti durante l’uso;

b) 

le modalità di riutilizzo e riparazione disponibili per i prodotti tessili e le calzature;

c) 

l’ubicazione dei punti di raccolta;

d) 

il ruolo degli utilizzatori finali nel contribuire correttamente alla raccolta differenziata di prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri, anche mediante donazione;

e) 

l’impatto sull’ambiente, sulla salute umana e sui diritti sociali e umani della produzione tessile, in particolare delle pratiche di moda rapida e del consumo, del riciclaggio e di altri tipi di recupero e smaltimento nonché dell’eliminazione inappropriata dei prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri, come la dispersione o l’eliminazione tra i rifiuti urbani indifferenziati, nonché i provvedimenti adottati per mitigare l’impatto sull’ambiente e sulla salute umana.

15.  

Gli Stati membri provvedono affinché l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore fornisca periodicamente le informazioni di cui al paragrafo 14 e dette informazioni siano aggiornate e diffuse mediante:

a) 

un sito web o altri mezzi di comunicazione elettronica;

b) 

comunicazioni negli spazi pubblici e nei punti di raccolta;

c) 

programmi educativi, campagne di sensibilizzazione e attività di coinvolgimento della collettività;

d) 

segnaletica in una o più lingue di facile comprensione per gli utilizzatori e i consumatori.

16.  
Qualora, in uno Stato membro, più organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore siano incaricate di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore, gli Stati membri provvedono affinché tali organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore coprano l’intero territorio dello Stato membro, al fine di fornire una qualità uniforme del servizio del sistema di raccolta differenziata su tutto il territorio per i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater.

Gli Stati membri designano l’autorità competente, o un soggetto terzo indipendente designato a tal fine, affinché controlli che le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adempiano i loro obblighi in modo coordinato e conformemente al diritto dell’Unione in materia di concorrenza. Gli Stati membri in cui una sola organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore è incaricata di adempiere per conto dei produttori gli obblighi di responsabilità estesa del produttore possono designare l’autorità competente, o un soggetto terzo indipendente designato a tal fine, affinché controlli che l’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore adempia i propri obblighi conformemente al diritto dell’Unione in materia di concorrenza.

17.  
Gli Stati membri impongono alle organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore di garantire la riservatezza dei dati in loro possesso per quanto riguarda le informazioni riservate o le informazioni direttamente attribuibili ai singoli produttori o ai loro rappresentanti autorizzati.
18.  

Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore pubblichino sui loro siti web, in aggiunta alle informazioni di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, lettera e):

a) 

almeno una volta l’anno, nel rispetto della riservatezza commerciale e industriale, le informazioni riguardanti:

i) 

la quantità, compresa la quantità in peso, di prodotti messi a disposizione sul mercato per la prima volta;

ii) 

la quantità in peso della raccolta differenziata dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater, specificando separatamente i prodotti invenduti;

iii) 

i tassi di riutilizzo, di preparazione per il riutilizzo e di riciclaggio, specificando separatamente il tasso di riciclaggio da fibra a fibra, realizzati dall’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore;

iv) 

i tassi di altri tipi di recupero e smaltimento; e

v) 

i tassi delle esportazioni di prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri usati elencati nell’allegato IV quater ritenuti idonei al riutilizzo e delle esportazioni di prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater;

b) 

le informazioni sulla procedura di selezione dei gestori di rifiuti selezionati a norma del paragrafo 19.

19.  

Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore adottino una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria per i gestori di rifiuti, basata su criteri di aggiudicazione trasparenti e tale da non imporre oneri sproporzionati alle piccole e medie imprese per procurarsi:

a) 

servizi di gestione dei rifiuti dai gestori di rifiuti di cui al paragrafo 9, lettera a); e

b) 

il successivo trattamento dei rifiuti.

20.  
Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore forniscano, annualmente, alle autorità competenti le informazioni di cui al paragrafo 18, lettere a) e b), comprese le informazioni pertinenti di cui al paragrafo 18, lettera a), richieste annualmente, ai produttori dei prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta. Gli Stati membri provvedono affinché le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore specifichino la quantità in peso per le informazioni di cui al paragrafo 18, lettera a), punti iii), iv) e v).

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri impongono che, per quanto concerne i produttori che sono imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superano i 2 milioni di EUR, le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore richiedano a tali imprese di presentare annualmente solo le informazioni di cui al paragrafo 18, lettera a), punto i).

La Commissione modifica le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1004 ( 19 ) e (UE) 2021/19 ( 20 ) della Commissione al fine di includere, conformemente all’articolo 37, paragrafo 7, della presente direttiva, le informazioni di cui al primo comma. Gli atti di esecuzione modificati riguardano:

a) 

le informazioni sulle tempistiche di comunicazione;

b) 

le specifiche concernenti la struttura e il formato della comunicazione dei dati al fine di garantire l’uniformità, la coerenza e la facilità di consolidamento dei dati per le organizzazioni per l’adempimento della responsabilità del produttore.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

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