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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 9a / Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari

1.  

Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l’intera filiera alimentare, nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono almeno:

a) 

sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari;

b) 

individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un’equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione, che possono includere l’intervento sulle pratiche di mercato che provocano sprechi alimentari e il sostegno alla commercializzazione e all’utilizzo di prodotti per i quali è stata concessa una deroga all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) a norma del paragrafo 4 di tale articolo, soltanto alle eventuali condizioni in virtù delle quali è stata concessa la deroga;

c) 

incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, facendo sì che sia data priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l’ottenimento di prodotti non alimentari;

d) 

sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell’economia sociale;

e) 

incoraggiare e promuovere le soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari, fatto salvo il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), in particolare l’articolo 6.

Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera alimentare siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo tale filiera, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato. Gli Stati membri, previa consultazione delle banche alimentari e di altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti, adottano misure, ove opportuno, sulla base degli eventuali sistemi nazionali esistenti di donazione degli alimenti, al fine di garantire che gli operatori economici che, secondo gli Stati membri, hanno un ruolo significativo nella prevenzione e nella produzione di rifiuti alimentari propongano accordi di donazione ai banchi alimentari e ad altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti in modo da facilitare la donazione di prodotti alimentari invenduti e sicuri per il consumo umano, a un costo ragionevole per gli operatori economici.

2.  
Gli Stati membri monitorano e valutano l’attuazione delle loro misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, misurando i livelli di rifiuti alimentari sulla base della metodologia stabilita a norma del paragrafo 3.
3.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis al fine di integrare la presente direttiva per quanto riguarda la definizione di una metodologia comune e di requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari.
4.  

Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:

a) 

ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023;

b) 

ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023.

5.  
Qualora, in relazione agli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari, uno Stato membro sia in grado di fornire, per un anno precedente al 2021, dati raccolti utilizzando i metodi di cui alla decisione delegata (UE) 2019/1597 della Commissione ( 15 ) oppure, per gli anni precedenti al 2020, utilizzando metodi comparabili alla metodologia e ai requisiti minimi di qualità per la misurazione uniforme dei livelli di rifiuti alimentari di cui a tale decisione delegata, lo Stato membro può utilizzare come periodo di riferimento un anno precedente. Entro il 17 aprile 2027 lo Stato membro notifica alla Commissione e agli altri Stati membri l’intenzione di utilizzare un anno precedente e, per un anno precedente al 2020, trasmette alla Commissione i dati e i metodi di misurazione utilizzati per raccoglierli, rendendoli disponibili pubblicamente.
6.  
Al fine di sostenere gli Stati membri nel conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari di cui al paragrafo 4, lettera b), entro il 17 ottobre 2027, la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono un fattore di correzione per tenere conto dell’aumento o del calo del turismo rispetto al periodo di riferimento riguardante la definizione dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.
7.  
Se ritiene che i dati relativi a un anno precedente al 2020 non soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 5, la Commissione adotta, entro sei mesi dal ricevimento di una notifica trasmessa a norma di tale paragrafo, una decisione con cui chiede allo Stato membro di utilizzare come periodo di riferimento una media annuale tra il 2021 e il 2023, il 2020 o un anno precedente al 2020 diverso da quello proposto da tale Stato membro.
8.  
Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione riesamina gli obiettivi da raggiungere entro il 2030, stabiliti al paragrafo 4, al fine, se del caso, di modificare tali obiettivi e/o estenderli ad altre fasi della filiera alimentare e di valutare la possibilità di fissare nuovi obiettivi oltre il 2030.

Il riesame di cui al primo comma comprende:

a) 

una valutazione dell’entità e delle cause dei rifiuti e delle perdite alimentari nella produzione primaria nonché l’individuazione e una valutazione di fattibilità delle leve adeguate per ridurre tali rifiuti e perdite;

b) 

una valutazione della possibilità di introdurre obiettivi giuridicamente vincolanti in relazione al paragrafo 4, lettere a) e b), da conseguire entro il 2035; e

c) 

una valutazione dell’impatto delle variazioni dei livelli di produzione sul conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari in relazione al paragrafo 4, lettera a).

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.

9.  
Gli Stati membri coordinano le proprie azioni per prevenire gli sprechi alimentari e condividono le migliori pratiche, anche attraverso la Piattaforma dell’UE sulle perdite e gli sprechi alimentari.

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