Article 9a / Prevenzione della produzione di rifiuti alimentari
Gli Stati membri adottano misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l’intera filiera alimentare, nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici. Tali misure comprendono almeno:
sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari;
individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un’equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione, che possono includere l’intervento sulle pratiche di mercato che provocano sprechi alimentari e il sostegno alla commercializzazione e all’utilizzo di prodotti per i quali è stata concessa una deroga all’articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) a norma del paragrafo 4 di tale articolo, soltanto alle eventuali condizioni in virtù delle quali è stata concessa la deroga;
incoraggiare la donazione di alimenti e altre forme di ridistribuzione per il consumo umano, facendo sì che sia data priorità all’utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l’ottenimento di prodotti non alimentari;
sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze e facilitare l’accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell’economia sociale;
incoraggiare e promuovere le soluzioni innovative e tecnologiche che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari, fatto salvo il regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 14 ), in particolare l’articolo 6.
Gli Stati membri provvedono affinché tutti i soggetti attivi nella filiera alimentare siano coinvolti in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo tale filiera, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato. Gli Stati membri, previa consultazione delle banche alimentari e di altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti, adottano misure, ove opportuno, sulla base degli eventuali sistemi nazionali esistenti di donazione degli alimenti, al fine di garantire che gli operatori economici che, secondo gli Stati membri, hanno un ruolo significativo nella prevenzione e nella produzione di rifiuti alimentari propongano accordi di donazione ai banchi alimentari e ad altre organizzazioni di ridistribuzione degli alimenti in modo da facilitare la donazione di prodotti alimentari invenduti e sicuri per il consumo umano, a un costo ragionevole per gli operatori economici.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il 31 dicembre 2030, i seguenti obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale:
ridurre la produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023;
ridurre la produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023.
Il riesame di cui al primo comma comprende:
una valutazione dell’entità e delle cause dei rifiuti e delle perdite alimentari nella produzione primaria nonché l’individuazione e una valutazione di fattibilità delle leve adeguate per ridurre tali rifiuti e perdite;
una valutazione della possibilità di introdurre obiettivi giuridicamente vincolanti in relazione al paragrafo 4, lettere a) e b), da conseguire entro il 2035; e
una valutazione dell’impatto delle variazioni dei livelli di produzione sul conseguimento dell’obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari in relazione al paragrafo 4, lettera a).
La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa.