Article 38 / Scambio di informazioni e condivisione delle migliori pratiche, interpretazione e adeguamento al progresso tecnico
La Commissione organizza regolarmente uno scambio di informazioni e una condivisione delle migliori pratiche tra gli Stati membri, comprese, se del caso, le autorità regionali e locali, sull’attuazione e l’applicazione pratiche delle disposizioni della presente direttiva, tra cui anche:
sull’applicazione delle regole di calcolo stabilite all’articolo 11 bis e sullo sviluppo di misure e sistemi per tracciare i flussi di rifiuti urbani dalla cernita al riciclaggio;
su una governance adeguata, sull’applicazione della legge e sulla cooperazione transfrontaliera;
sull’innovazione nel settore della gestione dei rifiuti;
sui criteri nazionali relativi ai sottoprodotti e alla cessazione della qualifica di rifiuto di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, facilitati da un registro elettronico a livello di Unione istituito dalla Commissione;
sugli strumenti economici e le altre misure utilizzate in conformità dell’articolo 4, paragrafo 3, al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi di cui al suddetto articolo;
sulle misure di cui all’articolo 8, paragrafi 1 e 2;
sulla prevenzione e l’istituzione di sistemi intesi a promuovere attività di riutilizzo e l’estensione del ciclo di vita;
sull’adempimento degli obblighi in materia di raccolta differenziata;
sugli strumenti e gli incentivi per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e).
La Commissione pubblica i risultati dello scambio di informazioni e della condivisione di migliori pratiche.
La Commissione elabora linee guida per l’interpretazione delle definizioni di rifiuti urbani e riempimento.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare la presente direttiva precisando l’applicazione della formula per gli impianti di incenerimento di cui all’allegato II, punto R1. È possibile tenere conto delle condizioni climatiche locali, per esempio la rigidità del clima e il fabbisogno di riscaldamento, nella misura in cui esse influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o prodotti sotto forma di energia elettrica, termica, raffreddamento o vapore. Anche le condizioni locali delle regioni ultraperiferiche di cui all’articolo 349, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dei territori di cui all’articolo 25 dell’atto di adesione del 1985 possono essere prese in considerazione.