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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 29 / Programmi di prevenzione dei rifiuti

▼M4

1.  
Gli Stati membri istituiscono programmi di prevenzione dei rifiuti che contemplino almeno le misure di prevenzione dei rifiuti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, in conformità degli articoli 1 e 4.

Tali programmi sono integrati nei piani di gestione dei rifiuti richiesti a norma dell’articolo 28 o, se opportuno, in altri programmi di politica ambientale oppure costituiscono programmi a sé stanti. In caso di integrazione nel piano di gestione o in tali altri programmi, sono chiaramente identificati gli obiettivi e le misure di prevenzione dei rifiuti.

2.  
Quando istituiscono tali programmi, gli Stati membri descrivono, se del caso, il contributo alla prevenzione dei rifiuti degli strumenti e delle misure elencate nell’allegato IV bis e valutano l’utilità degli esempi di misure di cui all’allegato IV o di altre misure adeguate. I programmi descrivono anche le misure esistenti di prevenzione dei rifiuti e il loro contributo alla prevenzione dei rifiuti.

▼B

Lo scopo di tali obiettivi e misure è di dissociare la crescita economica dagli impatti ambientali connessi alla produzione dei rifiuti.

▼M6

2 bis.  
Gli Stati membri adottano programmi specifici di prevenzione dei rifiuti alimentari che possono essere presentati nell’ambito dei loro programmi di prevenzione dei rifiuti.

▼M4 —————

▼B

5.  
La Commissione crea un sistema per lo scambio di informazioni sulle migliori pratiche in materia di prevenzione dei rifiuti ed elabora orientamenti per assistere gli Stati membri nella preparazione dei programmi.

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