Article 36 / Applicazione e sanzioni
1.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per vietare l’abbandono, lo scarico o la gestione incontrollata dei rifiuti, ivi compreso la dispersione di rifiuti.
2.
Gli Stati membri emanano le disposizioni relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.