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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 27 / Norme minime

▼M4

1.  
La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività di trattamento, comprese le attività di cernita e riciclaggio di rifiuti, che richiedono un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 23 qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente.

▼B

2.  
Tali norme minime riguardano solo le attività di trattamento dei rifiuti che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 96/61/CE o non sono atte a rientrarvi.
3.  

Tali norme minime:

a) 

sono incentrate sui principali impatti ambientali dell’attività di trattamento dei rifiuti;

b) 

assicurano che i rifiuti siano trattati conformemente all’articolo 13;

c) 

tengono in considerazione le migliori tecniche disponibili; e

d) 

includono, se opportuno, elementi riguardanti i requisiti di qualità del trattamento e del processo.

▼M4

4.  
La Commissione adotta atti delegati, conformemente all’articolo 38 bis, al fine di integrare la presente direttiva, definendo le norme tecniche minime applicabili alle attività che richiedono una registrazione ai sensi dell’articolo 26, lettere a) e b), qualora sia dimostrato che dette norme minime produrrebbero benefici in termini di protezione della salute umana e dell’ambiente o eviterebbero perturbazioni del mercato interno.

▼B

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