Article 20 / Rifiuti domestici pericolosi
1.
Entro il 1o gennaio 2025 gli Stati membri dispongono la raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi onde garantire che essi siano trattati in conformità degli articoli 4 e 13 e non contaminino altri flussi di rifiuti urbani.
2.
Gli articoli 17, 18, 19 e 35 non si applicano ai rifiuti domestici indifferenziati.
3.
Gli articoli 19 e 35 non si applicano alle frazioni separate di rifiuti domestici pericolosi fino a quando non sono accettate per la raccolta, lo smaltimento o il recupero da parte di uno stabilimento o un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione o è stato registrato conformemente agli articoli 23 o 26.
4.
Entro il 5 gennaio 2020, la Commissione elabora linee guida per assistere e agevolare gli Stati membri nella raccolta differenziata delle frazioni di rifiuti domestici pericolosi.