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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 30 / Valutazione e riesame dei piani e dei programmi

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché i piani di gestione e i programmi di prevenzione dei rifiuti siano valutati almeno ogni sei anni e, se opportuno, riesaminati ai sensi degli articoli 9 e 11.

▼M4

2.  
Ogni due anni l’Agenzia europea per l’ambiente pubblica una relazione contenente un riesame dei progressi compiuti nel completamento e nell’attuazione dei programmi di prevenzione dei rifiuti, compresa una valutazione dell’evoluzione, in ogni Stato membro e nell’Unione nel suo insieme, della situazione in fatto di prevenzione della produzione di rifiuti e in fatto di dissociazione tra la produzione dei rifiuti e la crescita economica e la transizione verso un’economia circolare.

▼B

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