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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 22a / Regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili

1.  
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori abbiano la responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che essi mettono a disposizione sul mercato per la prima volta, conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
2.  
Gli Stati membri possono istituire un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di materassi conformemente agli articoli 8 e 8 bis.
3.  
Gli Stati membri provvedono affinché un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un altro Stato membro e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater designi, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.

Gli Stati membri possono prevedere che un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), stabilito in un paese terzo e che mette a disposizione per la prima volta sul loro territorio i prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater debba designare, mediante mandato scritto, una persona fisica o giuridica stabilita nel loro territorio quale rappresentante autorizzato al fine di adempiere, sul loro territorio, gli obblighi di un produttore connessi al regime di responsabilità estesa del produttore.

4.  
Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un produttore quale definito all’articolo 3, paragrafo 4 ter, lettera d), lo desideri, gli eventuali obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo possano essere adempiuti, per conto del produttore, da un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore designata mediante mandato scritto. Se tale produttore ha designato un’organizzazione per l’adempimento della responsabilità del produttore, quest’ultima adempie, mutatis mutandis, gli obblighi di cui al presente articolo, salvo disposizioni contrarie dello Stato membro.
5.  
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 38 bis per modificare l’allegato IV quater della presente direttiva al fine di allineare i codici della nomenclatura combinata (NC) ivi elencati ai codici NC elencati nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ( 16 ).
6.  
Gli Stati membri definiscono chiaramente i ruoli e le responsabilità dei pertinenti soggetti coinvolti nell’attuazione, nel monitoraggio e nella verifica del regime di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 del presente articolo, conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 1, lettera a).
7.  

Gli Stati membri provvedono affinché, conformemente all’articolo 8 bis, paragrafo 6, i soggetti pertinenti siano coinvolti nell’attuazione del regime di responsabilità estesa del produttore. Tali soggetti pertinenti comprendono almeno:

a) 

i produttori che mettono a disposizione prodotti sul mercato;

b) 

le organizzazioni che attuano gli obblighi di responsabilità estesa del produttore per conto dei produttori che mettono a disposizione prodotti sul mercato;

c) 

i gestori pubblici o privati di rifiuti;

d) 

le autorità locali;

e) 

gli operatori del riutilizzo e della preparazione per il riutilizzo;

f) 

i soggetti dell’economia sociale, comprese le imprese sociali locali.

8.  

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi relativi a:

a) 

la raccolta dei prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater e la successiva gestione dei rifiuti, comprendenti quanto segue:

i) 

la raccolta di tali prodotti usati per il riutilizzo e la raccolta differenziata dei prodotti di scarto ai fini della preparazione per il riutilizzo e del riciclaggio a norma degli articoli 22 quater e 22 quinquies;

ii) 

il trasporto dei prodotti usati e di scarto raccolti di cui al punto i) ai fini della successiva cernita per il riutilizzo, della preparazione per il riutilizzo, e delle operazioni di riciclaggio, a norma dell’articolo 22 quinquies;

iii) 

la cernita, la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e smaltimento dei prodotti usati e dei rifiuti raccolti di cui al punto i);

iv) 

la raccolta, il trasporto e il trattamento dei rifiuti derivanti dalle operazioni di cui ai punti i), ii) e iii), da parte di soggetti dell’economia sociale e di altri soggetti appartenenti al sistema di raccolta di cui all’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11;

b) 

lo svolgimento di un’indagine sulla composizione dei rifiuti urbani indifferenziati raccolti a norma dell’articolo 22 quinquies, paragrafo 6;

c) 

la diffusione di informazioni, anche attraverso campagne di informazione adeguate, su consumo sostenibile, prevenzione dei rifiuti, riutilizzo, preparazione per il riutilizzo, compresa la riparazione, riciclaggio, altri tipi di recupero e smaltimento dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, conformemente all’articolo 22 quater, paragrafi 14, 15 e 18;

d) 

la raccolta dei dati e la comunicazione dei medesimi alle autorità competenti a norma dell’articolo 37;

e) 

il sostegno alla ricerca e allo sviluppo per migliorare la progettazione riguardante gli aspetti del prodotto elencati all’articolo 5 del regolamento (UE) 2024/1781, e le operazioni di prevenzione e gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti, al fine di espandere il riciclaggio da fibra a fibra, fatta salva la normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato.

9.  
Gli Stati membri possono decidere che i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater debbano coprire, in tutto o in parte, i costi di cui al paragrafo 8, lettera a), del presente articolo per i prodotti di scarto tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che finiscono in rifiuti urbani indifferenziati.
10.  
Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 8 del presente articolo in relazione ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, qualora tali prodotti, compresi i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che possono essere stati raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti conformemente all’articolo 22 quater, paragrafo 8, siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta dopo il 16 ottobre 2025 e qualora un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sia già istituito nello Stato membro in questione conformemente agli articoli 8 e 8 bis a tale data.
11.  

Gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater coprano i costi di cui al paragrafo 8 del presente articolo in relazione ai prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater che sono depositati presso i punti di raccolta istituiti a norma dell’articolo 22 quater, paragrafi 8 e 11, qualora tali prodotti, compresi i prodotti, usati e di scarto, tessili, affini ai tessili e calzaturieri che possono essere stati raccolti attraverso sistemi di ritiro privati e successivamente aggregati ai prodotti tessili raccolti conformemente all’articolo 22 quater, paragrafo 8, siano stati messi a disposizione sul mercato per la prima volta:

a) 

a decorrere dalla data in cui lo Stato membro in questione ha messo in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2025/1892 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 17 ), conformemente all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, o

b) 

al più tardi, a decorrere dal 17 aprile 2028, e qualora un regime di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri elencati nell’allegato IV quater sia istituito nello Stato membro in questione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo a decorrere dal 16 ottobre 2025.

12.  
I costi da coprire di cui al paragrafo 8 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo efficiente in termini di costi e sono fissati in maniera trasparente tra i soggetti pertinenti conformemente al paragrafo 7.
13.  

Ai fini della conformità all’articolo 30, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 2022/2065, gli Stati membri provvedono affinché i fornitori di piattaforme online, che rientrano nell’ambito di applicazione del capo III, sezione 4, di detto regolamento, i quali consentono ai consumatori di concludere contratti a distanza con produttori che offrono prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater ai consumatori situati nell’Unione, ricevano dai produttori le seguenti informazioni prima di consentire loro di utilizzare i loro servizi:

a) 

informazioni sull’iscrizione nel registro dei produttori di cui all’articolo 22 ter nello Stato membro in cui si trova il consumatore e il numero o i numeri di registrazione del produttore in tale registro;

b) 

un’autocertificazione con cui il produttore si impegna a offrire esclusivamente prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater per i quali gli obblighi di responsabilità estesa del produttore di cui ai paragrafi 1 e 8 del presente articolo e all’articolo 22 quater, paragrafo 1, sono soddisfatti nello Stato membro in cui si trova il consumatore.

14.  
Gli Stati membri provvedono affinché i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 1 siano istituiti entro il 17 aprile 2028 conformemente agli articoli 8, 8 bis e da 22 bis a 22 quinquies.
15.  
Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che i produttori che offrono prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell’Unione forniscano ai fornitori di servizi di logistica le informazioni di cui al paragrafo 13 al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020.
16.  
Gli Stati membri provvedono affinché il fornitore di servizi di logistica, al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 15 e al momento della conclusione del contratto tra il fornitore di servizi di logistica e il produttore per qualsiasi dei servizi di cui all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2019/1020, compia il massimo sforzo possibile per valutare se le informazioni di cui al paragrafo 15 del presente articolo sono affidabili e complete utilizzando qualsiasi banca dati o interfaccia online ufficiale liberamente accessibile messa a disposizione da uno Stato membro o dall’Unione o chiedendo al produttore di fornire documenti giustificativi provenienti da fonti affidabili. Ai fini della presente direttiva i produttori sono responsabili dell’accuratezza delle informazioni fornite.

Gli Stati membri provvedono affinché:

a) 

qualora ottenga sufficienti indicazioni o abbia motivo di credere che le informazioni di cui al paragrafo 15 ottenute dal produttore interessato siano inesatte, incomplete o non aggiornate, il fornitore di servizi di logistica chieda al produttore di rettificare, completare o aggiornare le informazioni senza indugio o entro il termine stabilito dal diritto dell’Unione e nazionale, e

b) 

qualora il produttore non rettifichi, completi o aggiorni tali informazioni, il fornitore di servizi di logistica sospenda rapidamente la prestazione del suo servizio a tale produttore in relazione all’offerta di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri elencati nell’allegato IV quater agli utilizzatori finali situati nell’Unione, fino a quando la richiesta non sia stata pienamente soddisfatta; il fornitore di servizi di logistica comunica al produttore i motivi della sospensione.

17.  
Fatto salvo l’articolo 4 del regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 18 ), se un fornitore di servizi di logistica sospende la prestazione del suo servizio a norma del paragrafo 16 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché il produttore interessato abbia il diritto di impugnare la sospensione del fornitore di servizi di logistica dinanzi a un tribunale di uno degli Stati membri in cui è stabilito il fornitore di servizi di logistica.

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