Le direttive 75/439/CEE, 91/689/CEE e 2006/12/CE sono abrogate con effetto dal 12 dicembre 2010.
Tuttavia, dal 12 dicembre 2008 si applicano le seguenti disposizioni:
a)
l’articolo 10, paragrafo 4 della direttiva 75/439/CEE è sostituito dal seguente:
«4.
Il metodo di riferimento per la misurazione del contenuto di PCB/PCT degli oli usati è fissato dalla Commissione. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (
*1
).
b)
la direttiva 91/689/CEE è così modificata:
i)
l’articolo 1, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4.
Ai fini della presente direttiva, si intendono per “rifiuti pericolosi”:
—
rifiuti classificati come pericolosi figuranti nell’elenco stabilito dalla decisione 2000/532/CE della Commissione (
*2
) sulla base degli allegati I e II della presente direttiva. Tali rifiuti devono possedere almeno una delle caratteristiche elencate nell’allegato III. L’elenco tiene conto dell’origine e della composizione dei rifiuti e, ove necessario, dei valori limite di concentrazione. L’elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (
*3
);
—
qualsiasi altro rifiuto che, secondo uno Stato membro, possiede una delle caratteristiche indicate nell’allegato III. Tali casi sono notificati alla Commissione e riesaminati ai fini dell’adeguamento dell’elenco. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.
ii)
l’articolo 9 è sostituito dal seguente:
«Articolo 9
Le misure necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico e scientifico e per rivedere l’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4 della direttiva 2006/12/CE.»;
c)
la direttiva 2006/12/CE è modificata come segue:
i)
l’articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Ai fini del paragrafo 1, lettera a), si applica la decisione 2000/532/CE della Commissione (
*4
) che riporta l’elenco dei rifiuti che rientrano nella categorie elencate nell’allegato I. L’elenco è riesaminato periodicamente e, se necessario, riveduto. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.
ii)
l’articolo 17 è sostituito dal seguente:
«Articolo 17
Le misure necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico e scientifico, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 18, paragrafo 4.»;
iii)
l’articolo 18, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:
«4.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.».
I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato V.
▼M6
A decorrere dal 17 aprile 2029, gli articoli 22 bis, 22 ter, 22 quater e 22 quinquies si applicano alle imprese che occupano meno di 10 persone e il cui fatturato annuo e bilancio annuo non superano i 2 milioni di EUR.