1.
Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere da a) a e), e dell’articolo 11, paragrafo 3.
Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
2.
Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di riempimento e altre operazioni di recupero di materia separatamente dalla quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo o riciclata. Gli Stati membri comunicano il ritrattamento di rifiuti per ottenere materie da utilizzare in operazioni di riempimento quale riempimento.
Ai fini della verifica del rispetto dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), e dell’articolo 11, paragrafo 3, gli Stati membri comunicano la quantità di rifiuti preparata per il riutilizzo separatamente dalla quantità di rifiuti riciclata.
3.
►M6
Ogni anno gli Stati membri comunicano all’Agenzia europea dell’ambiente i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9, paragrafo 4, e i dati di cui all’articolo 22
quater, paragrafo 12, all’articolo 22
quater, paragrafo 18, lettera a), e all’articolo 22
quater, paragrafo 20. Ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi all’attuazione dell’articolo 9
bis, paragrafo 2.
◄
Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che stabilisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
4.
Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati relativi agli oli industriali o lubrificanti, minerali o sintetici immessi sul mercato o agli oli usati raccolti e trattati separatamente.
Essi comunicano i dati per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono raccolti. I dati sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7.
Il primo periodo di comunicazione ha inizio il primo anno civile completo dopo l’adozione dell’atto di esecuzione che istituisce il formato per la comunicazione, conformemente al paragrafo 7.
5.
I dati comunicati dallo Stato membro in conformità del presente articolo sono corredati di una relazione di controllo della qualità e di una relazione sulle misure adottate a norma dell’articolo 11 bis, paragrafi 3 e 8, che comprende informazioni dettagliate sui tassi di scarto medio, se del caso. Tali informazioni sono comunicate secondo il formato per la comunicazione stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 7 del presente articolo.
▼M6
5 bis.
Gli Stati membri mettono a disposizione del pubblico le relazioni di controllo della qualità di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 2, dopo aver valutato se la loro divulgazione arrecherebbe pregiudizio alla protezione delle informazioni commerciali riservate.
▼M4
6.
La Commissione esamina i dati comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati, le fonti di dati e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza dei dati. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è elaborata dopo la prima comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e successivamente ogni quattro anni.
▼M6
7.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati di cui ai paragrafi 1, 3, 4 e 5 del presente articolo. Per la comunicazione dell’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), gli Stati membri utilizzano il formato stabilito nella decisione di esecuzione della Commissione, del 18 aprile 2012, che istituisce un questionario per le relazioni degli Stati membri sull’applicazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti. Ai fini della comunicazione relativa ai rifiuti alimentari, la metodologia elaborata a norma dell’articolo 9 bis, paragrafo 3, è presa in considerazione nello sviluppo del formato per la comunicazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2, della presente direttiva.