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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 33 / Informazioni da comunicare alla Commissione

1.  
Gli Stati membri informano la Commissione dei piani di gestione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti di cui agli articoli 28 e 29 che sono stati adottati e delle eventuali revisioni sostanziali ad essi apportate.

▼M4

2.  
La Commissione adotta atti di esecuzione per stabilire il formato della notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 39, paragrafo 2.

▼B

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