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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 24 / Deroghe all’obbligo di autorizzazione

Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:

a) 

smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o

b) 

recupero dei rifiuti.

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