Article 24 / Deroghe all’obbligo di autorizzazione
Gli Stati membri possono dispensare dall’obbligo di cui all’articolo 23, paragrafo 1, gli enti o le imprese che effettuano le seguenti operazioni:
a)
smaltimento dei propri rifiuti non pericolosi nei luoghi di produzione; o
b)
recupero dei rifiuti.