Article 19 / Etichettatura dei rifiuti pericolosi
1.
Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, nel corso della raccolta, del trasporto e del deposito temporaneo, i rifiuti pericolosi siano imballati ed etichettati in conformità delle norme internazionali e comunitarie in vigore.
2.
In caso di trasferimento all’interno di uno Stato membro, i rifiuti pericolosi sono corredati di un documento di identificazione, eventualmente in formato elettronico, che riporta i dati appropriati specificati all’allegato IB del regolamento (CE) n. 1013/2006.