Article 12 / Smaltimento
1.
Gli Stati membri provvedono affinché, quando non sia effettuato il recupero a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, i rifiuti siano sottoposti a operazioni di smaltimento sicure che ottemperino alle disposizioni di cui all’articolo 13 in relazione alla protezione della salute umana e dell’ambiente.
2.
Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione delle operazioni di smaltimento di cui all’allegato I, in particolare alla luce dell’articolo 13, e trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corredata, se del caso, di una proposta legislativa al fine di disciplinare le operazioni di smaltimento, anche mediante eventuali restrizioni, e prendere in considerazione un obiettivo di riduzione dello smaltimento, onde garantire una gestione dal punto di vista ambientale corretta dei rifiuti.