Article 18 / Divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi
In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono permettere la miscelazione a condizione che:
l’operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un’impresa che ha ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23;
le disposizioni dell’articolo 13 siano ottemperate e l’impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull’ambiente non risulti accresciuto; e
l’operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.
Se non è richiesta la separazione in conformità del primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i rifiuti miscelati siano trattati in un impianto che abbia ottenuto un’autorizzazione a norma dell’articolo 23 per trattare una siffatta miscela.