Article 29a / Programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari
1.
Gli Stati membri valutano e adeguano i loro programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari al fine di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4. Detti programmi contengono almeno le misure di cui all’articolo 9, paragrafo 1, e all’articolo 9 bis, paragrafo 1, e, se del caso, le misure elencate negli allegati IV e IV bis e sono comunicati alla Commissione entro il 17 ottobre 2027.
2.
Ciascuno Stato membro designa le autorità competenti responsabili del coordinamento delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 1, attuate per conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 4, e ne informa la Commissione entro il 17 gennaio 2026. La Commissione pubblica successivamente dette informazioni sul pertinente sito web.