Article 26 / Registrazione
Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all’obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro:
degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;
dei commercianti o degli intermediari; e
degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 24.
Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.