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CELEX 02008L0098 · v20251016

Article 26 / Registrazione

Qualora i soggetti di seguito elencati non siano sottoposti all’obbligo di autorizzazione, gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti tengano un registro:

a) 

degli enti o delle imprese che provvedono alla raccolta o al trasporto di rifiuti a titolo professionale;

b) 

dei commercianti o degli intermediari; e

c) 

degli enti o delle imprese cui si applicano le deroghe all’obbligo di autorizzazione a norma dell’articolo 24.

Ove possibile, i registri tenuti dalle autorità competenti sono utilizzati per ottenere le informazioni necessarie per la procedura di registrazione, al fine di ridurre al minimo gli oneri amministrativi.

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